Gestione Affitti

Cedolare secca nei Comuni colpiti da calamità naturali: lo stato di emergenza si indica in Redditi

di Dario Aquaro

Il recente aggiornamento del modello Redditi Pf 2021 e delle relative istruzioni serve a correggere anche le indicazioni sulla cedolare secca negli affitti a canone concordato. Una correzione che riguarda quindi il quadro RB, resa necessaria dalle differenti regole previste per il 2020 a proposito dei Comuni colpiti da calamità naturali o eventi sismici.
Ma andiamo con ordine. Dal 2014 per i contratti abitativi concordati è prevista una sostitutiva ribassata al 10% (anziché al 21 per cento). Che si applica – quando le locazioni sono stipulate sulla base di accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (articoli 2, comma 3, e 8 della legge 431/98) – nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, in quelli a loro confinanti, negli altri capoluoghi di provincia, e nei Comuni ad alta tensione abitativa individuati dalle delibere del Cipe.

La tassa piatta sugli affitti si applica anche ai contratti a canone concordato stipulati nei Comuni dove – nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 47/2014) – è stato deliberato lo stato di emergenza a causa del verificarsi di eventi calamitosi (ex articolo 2, comma 1, lettera c, della legge 225/92).Per il 2020, però, a proposito di eventi calamitosi – e in questo le istruzioni al Redditi Pf sono state corrette – c'è una doppia novità. Frutto delle modifiche della legge 8/2020, che ha convertito il decreto Milleproroghe 2020 (Dl 162/2019).Una è una restrizione. La cedolare vale infatti nei Comuni che non solo si trovano in stato di emergenza deliberato nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, ma che hanno una popolazione fino 10mila abitanti. Esclusi quindi i centri più grandi.

L'altra è un'estensione. L'imposta sostitutiva al 10% viene infatti applicata anche ai contratti stipulati nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 (articolo 1, comma 1, Dl 189/2016), in cui sia stata individuata una zona rossa. Si tratta dei territori territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dai terremoti del 24 agosto 2016 (i Comuni sono elencati nell'allegato 1 dello stesso Dl 189).

In entrambi questi casi, quindi, nei righi della sezione I del quadro RB – oltre a inserire il codice «8» o «12» (se l'immobile è usato parzialmente come abitazione principale) nella colonna 2 («utilizzo») – va barrata la casella di colonna 11 «Cedolare secca» e anche quella di colonna 19 «Stato di emergenza».

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