Gestione Affitti

Pignoramento immobiliare dalle Entrate: si espropria solo se l’importo del credito supera 120mila euro

E soprattutto se l’immobile non è l’abitazione principale del debitore

di Fabrizio Plagenza

Capita, non di rado, che a causa dell'ingente morosità accumulata dal condomino, l'amministratore, nell'interesse del condominio, decida di affidare incarico al legale di fiducia, affinchè questi azioni tutte le procedure utili al recupero del credito. Una tra queste è l'espropriazione immobiliare. Una procedura esecutiva finalizzata alla vendita dell'immobile ed alla distribuzione del ricavato dalla vendita stessa. L'azione viene promossa dal creditore, denominato procedente e rappresenta, tuttavia, un'apertura anche per gli altri eventuali creditori del debitore esecutato. In tale caso, infatti, gli eventuali altri creditori avranno la possibilità di intervenire nel processo esecutivo, avendo possibilità di dare impulso alla procedura. Tuttavia, non sempre questo è possibile.

L’intervento delle Entrate
È il caso in cui ad intervenire sia l'ente per la Riscossione. Proprio per la tipologia di creditore, infatti, la legge indica delle limitazioni ai suoi poteri. Occorre far riferimento alla previsione dell'articolo 76, comma 1, lettera a) Dpr 29 settembre 1973 numero 602, recentemente oggetto di un pignoramento immobiliare presso il Tribunale di Roma. Il pignoramento immobiliare veniva promosso da un condominio in Roma, a seguito di una ingente in capo ad una unità immobiliare, di oltre quindicimila euro. Le parti raggiungevano un accordo in forza del quale il creditore procedente veniva interamente soddisfatto e, pertanto, le parti procedevano formalizzando gli atti di rinuncia agli atti della procedura, non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio.

Oltre al condominio procedente, tuttavia, nella procedura esecutiva era intervenuta l'agenzia delle Entrate riscossione, quale creditrice, a sua volta, della condòmina esecutata. A quel punto, l'unico titolare di un interesse alla prosecuzione del giudizio finalizzato alla vendita forzosa dell'immobile, restava l'ente per la riscossione. Tuttavia, essendo l'agenzia delle Entrate riscossione l'unico creditore intervenuto ed essendo il credito vantato da quest'ultima inferiore ad euro 120.000,00 e considerato altresì che l'immobile pignorato coincideva con l'unico immobile della debitrice esecutata adibito oltretutto ad uso abitativo, l'Agenzia non poteva dare impulso né comunque dare seguito alla procedura esecutiva, ai sensi dell'articolo 76 Dpr 602/73.

La tutela del diritto alla casa
Occorre rammentare che la Cassazione, con la sentenza del 12 settembre 2014, numero 19270, ha contribuito ad ampliare la tutela del diritto alla prima casa stabilendone l'impignorabilità da parte di Equitalia, oggi agenzia Entrate riscossione, con estensione della validità della disposizione contenuta nel Decreto del fare anche per i procedimenti in corso.L'articolo 52 del Decreto del fare ha modificato la formulazione dell'articolo 76 Dpr 602/1973 (Espropriazione immobiliare), stabilendo che «l'agente della riscossione non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso, (…) è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente». Tali immobili devono rappresentare gli unici di proprietà del debitore e devono essere adibiti ad uso abitativo e il contribuente vi deve risiedere anagraficamente.

La cancellazione del pignoramento
Sulla base di quanto sopra rappresentato, il condominio creditore e la condòmina esecutata, chiedevano congiuntamente la fissazione dell'udienza per ottenere l'estinzione della procedura e la cancellazione della trascrizione del pignoramento. L'agenzia delle Entrate riscossione, preso atto dell'istanza, della rinuncia da parte del creditore procedente e dell'accettazione alla rinuncia da parte della debitrice, non si opponeva esponendo, anzi, che, «l’articolo 76, 1° comma, lett. a) Dpr 29 settembre 1973 numero 602, dispone che l'Agente della riscossione puo' procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera € 120.000,00». Poiché non ricorrevano i predetti presupposti, l'agenzia delle Entrate riscossione dichiarava, a sua volta, di voler rinunciare all'azione esecutiva e per l'effetto concedeva l'assenso alla cancellazione del pignoramento.

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