Gestione Affitti

L’assemblea può decidere di impiegare i canoni di locazione di parti comuni per gli attivi di gestione

Rientra tra le sue prerogative e non penalizza i singoli condòmini dissenzienti

di Luana Tagliolini

Valida la delibera che ripartisce, tra i condòmini, i proventi delle locazioni del lastrico solare condominiale concesse a diverse compagnie telefoniche per ubicarvi impianti ripetitori dei segnali audio (Cassazione, ordinanza numero 3043/2021). Nella fattispecie in esame, le deliberazioni impugnate riguardavano bilanci e piani di riparto contenenti la suddivisione delle rendite derivanti da tali canoni di locazione portati in compensazione con gli importi dovuti a titolo di contributi da ciascun condòmino in ragione dei millesimi di proprietà.

La vicenda
La condomina impugnante non intendeva contestare il diritto del condominio ad utilizzare le entrate a copertura parziale delle spese, ma riteneva illegittima una delibera che, senza l'unanimità dei condomini, ripartisse le entrate condominiali in misura non proporzionale ai millesimi; sosteneva, infatti, che le entrate derivanti dalle locazioni dei lastrici alle compagnie telefoniche potessero essere state utilizzate per il pagamento di spese condominiali alle quali la ricorrente non era tenuta e, pertanto, contestava «il nuovo metodo di riparto» delle entrate ricevute dal lastrico solare, giacché svantaggiava la medesima.

Le decisioni di merito e la conferma in Cassazione
Sia il Tribunale che la Corte di Appello respinsero la richiesta così come la Cassazione. Dagli atti di causa non era specificamente dedotto né comunque provato che il condominio avesse utilizzato i proventi della locazione dei lastrici, spettanti a tutti i condòmini pro quota, per ridurre l'importo di spese dovute dai singoli in misura diversa proporzionata all'uso delle cose, ovvero di spese da porre a carico soltanto di un più ristretto gruppo di condòmini.

La Suprema corte, in assenza di tale prova, ha precisato che l'assemblea è competente non solo ad approvare il rendiconto ma anche a disporre, a maggioranza, l'impiego del residuo attivo della gestione (articolo 1135 comma 1 numero 3 Codice civile) per finalità condominiali, non potendosi ammettere il sindacato di legittimità dell'autorità giudiziaria sul merito delle delibere assembleari inerenti all'impiego dell'attivo di gestione.

Le prerogative dell’assemblea
Se l'assemblea aveva deliberato di non riscuotere la rendita proveniente dai canoni di locazione di parti comuni ma bensì di destinarla all'impiego degli eventuali attivi di gestione - al fine di ridurre, per parziale compensazione, l'importo totale delle spese da ripartire tra i singoli condòmini, con conseguente proporzionale incidenza sui conti individuali di questi ultimi e sulle quote dovute dagli stessi - ciò non causa invalidità della delibera essendo questa decisione espressione del potere discrezionale dell'assemblea che non nuoce all'interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio né al loro diritto patrimoniale all'accredito della proporzionale somma, perché compensata dal corrispondente minor addebito degli oneri di contribuzione alle spese.La Corte, pertanto, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al condominio le spese sostenute nel giudizio di cassazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©