Gestione Affitti

Rivendica o restituzione: le armi del proprietario contro gli occupanti abusivi

il Codice civile prevede azioni ad hoc a seconda di cosa si lamenti o si voglia ottenere. Si va dalla rivendicazione alla restitutoria, alle più snelle azioni di regolamento dei confini o apposizione di termini

di Selene Pascasi

Il proprietario ha facoltà che gli consentono, nel rispetto dei limiti di legge, di godere e disporre del suo bene in modo pieno ed esclusivo. Ma cosa accade se qualcuno prova ad accaparrarselo, non voglia restituirglielo o affermi di esserne titolare ?

Per risolvere queste situazioni, il Codice civile prevede azioni specifiche a seconda di cosa si lamenti o si voglia ottenere. Si va dalla rivendicazione alla restitutoria, alle più snelle azioni di regolamento dei confini o apposizione di termini: tutte azioni che in pratica sono perlopiù utilizzate per “riconquistare” beni immobili. Utili per orientarsi e capire di quali prove munirsi, sono le indicazioni dei giudici. Per la scheda riassuntiva cliccare qui .

La rivendicazione

Con l’azione di rivendica, prevista dall’articolo 948 del Codice civile, il proprietario può reclamare il suo bene da chiunque lo possegga o lo detenga e - se l’abbia trasferito a terzi - imporgli di recuperarlo a proprie spese o corrispondere il valore e il risarcimento del danno. La rivendica, imprescrivibile salvo usucapione, punta quindi a far accertare il diritto di proprietà su una cosa e tornarne in completo possesso (Corte d’appello di Napoli, 232/2021).

È spinoso, però, riuscire a dimostrare di essere proprietari di un bene che non si possiede, tanto che in gergo si parla di prova diabolica. Occorre provare la sussistenza del diritto di proprietà risalendo a un acquisto a titolo originario. Ma questo onere probatorio così gravoso si circoscrive se, ad esempio, il convenuto per difendersi oppone l’usucapione e chi propone la rivendicazione dimostra che, in epoca precedente a quella in cui controparte deduca di aver iniziato a possedere il bene, esso sia appartenuto ai suoi danti causa e questa appartenenza non sia stata interrotta da un possesso idoneo a usucapire; per cui il bene risulta a lui pervenuto in virtù di un valido titolo di acquisto (Tribunale di Reggio Calabria, 14/2021).

Un’altra questione è: se il bene “conteso” appartenga a più persone e ad agire sia soltanto un comproprietario, si dovranno coinvolgere anche gli altri? Per Cassazione 22936/2020, dipende dall’atteggiamento processuale di chi se ne sia impossessato: se si limiti a negare il diritto di comproprietà, non servirà farli intervenire; se, invece, affermi di essere l’unico proprietario allora sarà necessario che partecipino.

È ancora l’azione di rivendica la via per chiedere al giudice che dichiari abusiva e illegittima l’occupazione di un proprio immobile con condanna al rilascio e al risarcimento nell’ipotesi in cui non ci sia mai stato alcun accordo che abbia almeno inizialmente giustificato la consegna del bene (Tribunale di Oristano, 17/2021). In tal caso il danno - calcolato sulla normale fruttuosità della cosa cioè in relazione a quanto avrebbe reso al proprietario se non ne avesse perso la disponibilità (Cassazione 39/2021) - potrà essere provato anche con presunzioni, se emerge la concreta intenzione di costui di ricavarne delle entrate (Corte d’appello di Bari, 1570/2020).

Trattandosi di illecito di natura extracontrattuale, per incassare l’indennità di occupazione ci si dovrà attivare entro il termine di prescrizione di cinque anni (Corte d’appello di Napoli, 3620/2020).

Le altre azioni

Assai più agile è la gestione delle domande di cui può avvalersi il proprietario se - pur agendo, come nella rivendica, per recuperare la disponibilità del bene di cui abbia perso il possesso - non punti a far riconoscere il diritto di proprietà (indiscusso) ma alla mera riconsegna. Si pensi ai beni affidati per locazione, comodato, deposito e mai ritrasferiti al titolare nonostante il venir meno dei relativi contratti. In queste circostanze è sufficiente dimostrare che il trasferimento è avvenuto in base a un determinato titolo negoziale e che questo titolo è poi “caduto” (Tribunale di Salerno, 1567/2020).

Infine, con il regolamento di confini si ristabilisce la demarcazione tra due fondi se non più visibile o inidonea a separarli con certezza (Cassazione 22095/2020) e con l’apposizione dei termini se ne misura l’effettiva ampiezza.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©