Gestione Affitti

Fondo perduto affitti, restano fuori i contratti stipulati dallo scorso 30 ottobre

Arriva il riordino degli aiuti ma il Governo sceglie l’opzione più restrittiva

di Giuseppe Latour

Un riordino atteso , che risolve finalmente i dubbi sul fondo perduto per gli affitti residenziali. Ma che, allo stesso tempo, sceglie la strada più restrittiva tra quelle disponibili, escludendo dal beneficio tutti i contratti sottoscritti a partire dal 30 ottobre dello scorso anno.

Il decreto sostegni, in corso di pubblicazione, interviene anche sul tema dei contributi per le locazioni, con un passaggio stringato, ma significativo. Nell’articolo che assicura le coperture finanziarie al provvedimento, infatti, vengono abrogati i commi della legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020, commi da 381 a 384), relativi proprio al fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti.

La misura, però, non viene totalmente cancellata, perché nelle ultime settimane del 2020 era stata creata, su questo tema, una strana duplicazione. Una prima versione dell’aiuto era stata, infatti, introdotta dalla legge di conversione del decreto Ristori (la legge 176/2020 con l’articolo 9-quater) . Un’altra, quasi uguale, era contenuta nella legge di Bilancio 2021 . Ed è questa che è stata appena tagliata dal Governo.

Gli effetti della modifica
In concreto, questo riordino, sollecitato anche dal Servizio studi del Senato per rendere più uniforme il quadro, produce un effetto principale: le due norme, infatti, si differenziavano per l’ambito di applicazione. Il contributo della legge di Bilancio si applicava indistintamente a tutti i contratti di locazione. Quello del decreto Ristori, invece, valeva solo per i contratti «in essere alla data del 29 ottobre scorso». Escludendo, quindi, tutti i contratti a partire dal 30 ottobre. Il decreto sostegni, cancellando la prima norma, opta per questa via più restrittiva.

Quello che resta dopo la modifica, allora, è un contributo a fondo perduto, previsto per tutto il 2021, pari al 50% dello sconto sul canone applicato dal locatore all’inquilino. Questo bonus è limitato alle locazioni residenziali di immobili situati in Comuni ad alta tensione abitativa e ha un vincolo: la casa affittata deve essere l’abitazione principale dell’inquilino. L’ammontare massimo del contributo è 1.200 euro annui per ciascun locatore.

Per ottenere materialmente il contributo, il locatore deve comunicare, in via telematica, all’agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione. Le modalità applicative di questo meccanismo sono riservate a un provvedimento del direttore delle Entrate. Un provvedimento che, finora, non è ancora arrivato. Forse anche a causa della duplicazione appena rimossa. Ora che i dubbi sono chiariti, anche l’attuazione potrebbe seguire a breve.

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