Gestione Affitti

È possibile optare per il regime della cedolare secca anche se il conduttore è una società

Ciò che rileva sono i requisiti, soggettivi ed oggettivi, del contribuente locatore

di Roberto Rizzo

L'agenzia delle Entrate impugnava, innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, la sentenza 16580/18, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso di una contribuente che aveva impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro richiestale dall'appellante, relativamente ad un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato con una società, eccependo di aver optato per il regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del Dlgs 23/11.

In particolare, come già sostenuto in primo grado, l'agenzia delle Entrate sosteneva l'inapplicabilità al contratto di locazione in parola dell'opzione della cedolare secca, non ricorrendone i presupposti di legge, e richiamando, a sostegno delle proprie tesi, la circolare Entrate 26/E del 2011, nella quale la stessa Agenzia escludeva la cedolare secca per le locazioni immobiliari ad uso abitativo, stipulate con conduttori che agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa, di arti o di professioni.Si costituiva l'appellata, insistendo per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.

La decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio
La Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione X, con la sentenza 1425 pubblicata in data 11 marzo 2021, ha rigettato integralmente l'appello sulla scorta delle seguenti considerazioni: il Collegio, condividendo in pieno le ragioni esposte dall'appellata, ha sottolineato che l'agenzia delle Entrate, sulla scorta di una propria circolare, non avente –ovviamente- forza di legge, ha fornito un'interpretazione distorta dell'articolo 3 Dlgs 23/11.Ad avviso del giudicante, infatti, l'agevolazione prevista dalla norma richiamata si deve correttamente riconoscere a chi concede l'immobile in locazione, cioè al soggetto attivo che esercita l'opzione di scelta del regime sostitutivo, ossia al proprietario dell'immobile, o titolare di altro diritto reale, e non certo al conduttore, mero soggetto passivo del rapporto.

Più specificatamente, sotto il profilo squisitamente soggettivo, l'obbligazione tributaria grava sul soggetto che ha la facoltà di effettuare la scelta per il regime agevolato, e tale facoltà, ad avviso della Commissione provinciale, è attribuita dall'articolo 3 Dlgs 23/11 alla persona fisica che è proprietaria o titolare di altro diritto reale sull'immobile locato.Nel caso di specie, l'appellata locatrice non esercitava alcuna attività d'impresa ed il contratto di locazione era stato effettivamente stipulato per uso abitativo, sebbene il conduttore fosse una società; sussistevano, pertanto, entrambi i requisiti, sia quello soggettivo sia quello oggettivo, per l'applicabilità dell'imposizione per cedolare secca.

Per contro, seguendo l'imposizione dell'Agenzia delle Entrate, secondo la quale il requisito afferente al mancato esercizio dell'attività d'impresa, di arte o di professione dovrebbe essere sussistente in capo al conduttore, si giungerebbe ad un'ingiustificabile equiparazione –ai fini fiscali e tributari- tra proprietari locatori e locatari, per i quali, invece, nessuna disposizione normativa prevede una simile limitazione.

Conclusioni
La Commissione tributaria conclude, dunque, sottolineando che la circolare Entrate 26/E del 2011 non può essere certamente equiparata ad una fonte normativa, quale l'articolo 3 Dlgs 23/11, soprattutto se correttamente interpretato, e da tale ultima considerazione, discende il definitivo rigetto dell'appello.

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