Gestione Affitti

Sostegno economico agli studenti fuori sede

Per i contratti sottoscritti prima dell’inizio della pandemia ci si è posti la questione della risoluzione dei contratti in essere per eccessiva onerosità della prestazione o per impossibilit

La diffusione del Covid-19 e le limitazioni decise per arginare i contagi, hanno modificato le abitudini degli studenti universitari. Le lezioni si svolgono prevalentemente in Dad (Didattica a distanza) e lo stesso vale per esami e sessioni di laurea, con collegamenti organizzati da remoto.

Senza lezioni in presenza, molti studenti fuori sede sono tornati a casa dalle loro famiglie mentre chi è rimasto, ad esempio gli studenti-lavoratori, ha dovuto fare i conti con le restrizioni e i lockdown. In tale contesto – relativamente ai contratti sottoscritti prima dell’inizio della pandemia - ci si è posti la questione della risoluzione dei contratti in essere per eccessiva onerosità della prestazione o per impossibilità durante i periodi di lockdown, in cui gli studenti non potevano spostarsi, per esempio tra regioni diverse.

In ogni caso, per gli studenti rientrati a casa, il pagamento del canone d’affitto è diventato quasi “superfluo”, mentre per gli studenti-lavoratori che hanno perso l’impiego la rata mensile è insostenibile.

Rinegoziazione e risoluzione

La pandemia ha quindi sottoposto anche i contratti di locazione per studenti universitari al rischio di risoluzione-recesso dell’inquilino. La crisi sanitaria e la didattica a distanza, infatti, possono configurare una modifica delle condizioni iniziali del contratto che influiscono sull’equilibrio del rapporto a norma degli articoli 1464 e 1467 del Codice civile, producendo la risoluzione del rapporto o una rinegoziazione dell’affitto, con riduzione a equità.

Senza contare che l’emergenza sanitaria può integrare i “gravi motivi” di recesso del conduttore, costituendo fatto sopravvenuto, imprevisto e imprevedibile che rende oltremodo gravosa la prosecuzione del rapporto. In tale contesto, molti conduttori si sono rivolti alla associazioni di categoria o agli organismi di mediazione per trovare un’intesa con i proprietari ed evitare le lungaggini e le incertezze di un contenzioso.

Fondo per gli studenti

Per tamponare la situazione, nell’ultima legge di Bilancio è stato previsto per il 2021 un fondo a sostegno degli studenti fuori sede iscritti in atenei statali, residenti in un Comune diverso da quello in cui si trova l’università, che fanno parte di un nucleo familiare con Isee non superiore a 20 mila euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l’alloggio.

Chi è in possesso di tali requisiti potrà beneficiare di un bonus affitto, con gli enti regionali per il diritto allo studio che entro inizio marzo dovranno pubblicare i bandi di accesso all’agevolazione.

Accordi locali

A proposito degli accordi locali, l’articolo 5 della legge 431/98 stabilisce che «(…) è facoltà dei Comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d’intesa con Comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione (...) di contratti-tipo relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari». Alle riunioni per la definizione di tali accordi, oltre alle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, partecipano anche le aziende per il diritto allo studio, le associazioni degli studenti e le cooperative e gli enti non lucrativi che operano nel settore. L’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 2017 precisa, inoltre, che «(...) l’accordo locale potrà individuare misure di aumento o diminuzione dei valori dei canoni in relazione alla durata contrattuale».

La durata della locazione per studenti va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni, rinnovabili alla prima scadenza salvo disdetta dell’inquilino da comunicarsi almeno un mese prima della scadenza e non oltre tre mesi prima. I contratti possono essere stipulati da singoli studenti o gruppi di studenti. La sublocazione non è consentita, anche se le parti possono accordarsi diversamente, mentre è possibile ospitare altre persone a titolo gratuito (ad esempio i genitori o la fidanzata), ma solo per brevi periodi di tempo.

Recesso anticipato

Riguardo al recesso anticipato per gravi motivi, anche in questo caso valgono le regole del contratto transitorio. Il conduttore può quindi lasciare l’appartamento prima della scadenza se ricorrono “gravi motivi”, inviando con almeno 3 mesi di anticipo una lettera raccomandata al locatore.

Dal mese dell’intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i periodi in cui ha goduto dell’immobile. Il contratto tipo Allegato C al Dm 16 gennaio 2017 prevede anche di concordare tra le parti le modalità per il subentro di altri inquilini.

Agevolazioni fiscali

Il proprietario e gli studenti universitari che scelgono di sottoscrivere un contratto transitorio possono beneficiare di alcune agevolazioni fiscali. Ad esempio, per gli studenti (compresi i loro genitori) è prevista una detrazione Irpef del 19 per cento su una spesa massima di 2.633 euro. Unica condizione è che la sede dell’ateneo disti almeno 100 chilometri dalla residenza dello studente e che l’immobile in affitto sia ubicato nella città sede dell’università o in un comune limitrofo.

Nei Comuni ad alta tensione abitativa, il locatore può invece usufruire della cedolare secca con aliquota agevolata al 10 per cento o, in alternativa, ad agevolazioni sull’imposta di registro, sulla dichiarazione dei canoni di locazione a fini Irpef e sul pagamento di Imu e Tasi.

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