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Convalida sfratto: in caso di esclusione di uno degli eredi il giudizio può ripartire dal primo grado

La vicenda nasceva da una successione e conseguente divisione

di Rosario Dolce

Una vicenda ereditaria è alla base di una convalida di sfratto, giunta dinanzi le scure della Cassazione e risolta in modo altrettanto imprevedibile, con una sorpresa processuale (ordinanza 4665 del 22 febbraio 2021).

I fatti
Il caso da cui prende spunto la controversia è una ordinanza di convalida sfratto per morosità, chiesta e ottenuta da un erede contro un altro erede (si tratta di due germani), che disponeva dell'immobile in forza di un contratto di locazione posto in essere dal defunto.La figlia del conduttore, affermando di essere comproprietario pro indiviso dell'immobile, in forza di una disposizione testamentaria, formula una opposizione di terzo all'esecuzione, di cui all'articolo 404 Codice procedura civile.In realtà, le lamentele formulate erano più di rilievo formale che sostanziale.

Come si legge nel corpo del provvedimento in commento, l'opponente deduceva di aver acquistato la comproprietà dell'immobile in forza di disposizione testamentaria della propria ascendente, ancorché per effetto di una sentenza non definitiva, il predetto lascito risultava essere stato poi annullato. Sempre con un'altra sentenza non definitiva veniva disposta l'apertura della successione legittima e conseguente divisione ereditaria, attraverso il ricorso alla tecnica del sorteggio (da cui la titolarità dell'immobile andava in capo all'istante “locatore”).

Le contestazioni
Quindi, la figlia dell'erede sfrattato contestava la legittimazione ad agire del nuovo assegnatario dell'immobile di procedere allo sfratto. Partitamente, l'opponente assumeva che la sentenza in forza della quale lo sfratto era stato conseguito presentava natura dichiarativa o di mero accertamento, risultando come tale non idoneo, a norma dell'articolo 282 Codice procedura civile, nonché degli articoli 2908 e 2909 Codice civile, a costituire titolo esecutivo (almeno, fintanto che non fosse passato in giudicato).

Il passaggio in giudicato
Va precisato che per passaggio in giudicato di una sentenza si intende il caso in cui il provvedimento giudiziale diventi incontestabile, cioè non più suscettibile di essere impugnato dalle parti dinanzi al giudice superiore, salva la proponibilità delle impugnazioni cosiddette straordinarie. Tale accertamento fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.Ora, nonostante il rilievo della questione affrontata, la Cassazione - dopo l'ampia trattazione dei motivi del ricorso spiegati dalla ricorrente (anzi, pure lamentandone l'autosufficienza) - ha deciso di cassare la sentenza impugnata e di rimettere la causa dinanzi al giudice di merito, avendo ravvisato, d'ufficio, che il contraddittorio che aveva condotto all'emissione del provvedimento non fosse in sé integro.

Il rinvio al giudice di primo grado, non secondo
In effetti, al giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione, non aveva preso parte lo sfrattato, cioè l'altro germano, donde il giudice di legittimità ha ritenuto necessario ricorrere alla fattispecie di cui all'articolo 383, comma 3, Codice procedura civile («La Corte, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo»).

È stata data così continuità al principio secondo cui, quando risulti «integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'articolo 354, comma 1, Codice procedura civile, resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di Cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguenziale rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'articolo 383, comma 2, Codice procedura civile” (tra le tante, Cassazione, 23315/2020).

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