Gestione Affitti

Il conduttore paga per i danni causati all’appartamento dal suo animale domestico

L’onore della prova però ricade sul locatore

di Eugenia Parisi

A seguito della risoluzione anticipata di un contratto di locazione ad uso abitativo, veniva redatto un verbale di consegna dal quale emergeva un grave danneggiamento al divano ed alle tende, presumibilmente provocati dal gatto dell'inquilino che, però, si era impegnato contrattualmente a non tenere animali domestici in casa: il locatore ricorreva in giudizio per la richiesta dei relativi danni e la sentenza del Tribunale di Monza 923/2020 definiva la vertenza.

La responsabilità per danno causato da animali
Come noto, il proprietario di un animale è tenuto, anche in via extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2052 Codice civile, alla rifusione dei danni ai beni altrui da esso causati. Tanto più nel caso di specie, in cui sussisteva un rapporto contrattuale comportante, per il conduttore, un obbligo di diligente custodia del bene e che prevedeva un espresso divieto di tenere animali quando possano nuocere all'immobile.

Del resto, l'ordinanza della Cassazione 6387/2018 ha espressamente chiarito che, in tema di risarcimento del danno per l'inadempimento o inesatto adempimento dell'obbligo del conduttore - previsto dall'articolo 1590 Codice civile - di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui era stata ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della stessa in conformità del contratto, incombe sul locatore fornire la prova del fatto costitutivo del vantato diritto, e cioè il deterioramento intervenuto tra il momento della consegna e quello della restituzione dell'immobile, mentre sul conduttore grava l'onere di dimostrare il fatto impeditivo della sua responsabilità, e cioè che il deterioramento si è verificato per uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile.

La prova del danno sugli ulteriori danni
Quanto agli altri danni richiesti, in relazione ai rivestimenti delle sedie, la lesione del parquet e l'imbrattamento delle pareti, questi non erano stati provati dalla locatrice, essendo pacifico che l'utilità che essa trae dall'immobile è quella di concederlo in locazione e, quindi, la riscossione dei canoni; la prova del danno – che non può essere mai insita in sé stessa – deve infatti consistere nella necessità di sostituire il bene ovvero dalla necessità di una riduzione del canone o di una perdita di mensilità di canoni per una maggiore difficoltà di trovare soggetti interessati, dovuta proprio alle condizioni dell'immobile.

È, infatti, principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione contrattuale, pur costituendo di per sé un illecito, non obbliga, però, l'inadempiente al risarcimento, se in concreto non ne è derivato un danno. Detto principio si applica anche alla fattispecie disciplinata dall'articolo 1590 Codice civile, con la conseguenza che il conduttore non è obbligato al risarcimento, se dal deterioramento della cosa locata, superiore a quello corrispondente all'uso della cosa in conformità del contratto, non è derivato, per particolari circostanze, un danno patrimoniale al locatore (Cassazione 17964/2014, Cassazione 5328/2007, Cassazione 22529/2006, Cassazione 23086/2005).

L'onere è a carico del locatore
La prova può anche venire data per presunzioni – quali nella fattispecie che ci occupa, la presunzione che i danni subiti dal divano e dalle tende, siano stati provocati dal gatto, e quindi detto risarcimento è stato riconosciuto e quantificato in giudizio.La proprietà non aveva invece fornito alcuna prova del fatto che i residui danni, come documentati, le avessero cagionato un danno economico e dunque la domanda su questi ultimi è stata rigettata.

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