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Bonus affitti commerciali per una Srl che possiede più negozi

Sono locatore di un fondo commerciale e mi chiedevo se il mio inquilino, che è una Srl con più punti vendita in Italia, quando deve calcolare il calo di fatturato del 50% rispetto al mese del precedente anno per sapere se può usare il bonus del 60%, deve far riferimento al calo della singola attività/negozio o se deve far riferimento al calo totale della Srl (cioè dei venti negozi che gestisce). Per me il calo del 50% deve necessariamente fare rifermento al singolo negozio in quanto solo in questo modo possiamo applicare tutta la norma, che dice che le attività aperte nel 2019 (come il mio) non devono giustificare tale calo,oppure se ci sono stati accordi di riduzioni del canone occorre considerare l'importo versato (quindi singolo negozio).

di Rosario Dolce

La domanda

Sono locatore di un fondo commerciale e mi chiedevo se il mio inquilino, che è una Srl con più punti vendita in Italia, quando deve calcolare il calo di fatturato del 50% rispetto al mese del precedente anno per sapere se può usare il bonus del 60%, deve far riferimento al calo della singola attività/negozio o se deve far riferimento al calo totale della Srl (cioè dei venti negozi che gestisce). Per me il calo del 50% deve necessariamente fare rifermento al singolo negozio in quanto solo in questo modo possiamo applicare tutta la norma, che dice che le attività aperte nel 2019 (come il mio) non devono giustificare tale calo,oppure se ci sono stati accordi di riduzioni del canone occorre considerare l'importo versato (quindi singolo negozio).

A cura di Smart24 Condominio

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 (di seguito, Decreto rilancio) è stato previsto, tra l'altro, con l'articolo 28 che «ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo»(di seguito, credito d'imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda).

La finalità perseguita dall'intero Decreto rilancio è quella di porre in essere delle misure in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tale contesto l'articolo 28 è inserito nel Titolo II “Sostegno alle imprese e all'economia”, al capo I “Misure di sostegno”.

La finalità dell'articolo 28, in particolare, è quella di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economiche a fronte dell'incidenza dei costi fissi quali, ad esempio, il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili delle piccole attività economiche (individuate come quei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente quello dell'entrata in vigore del decreto stesso).

Ciò posto, il quesito del lettore riguarda gli aspetti soggettivi di applicazione del bonus affitti. Sotto tale aspetto, occorre fare riferimento al comma 1 dell'articolo in disamina, il quale individua come beneficiari del credito d'imposta dei canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività, devono ritenersi inclusi nell'ambito soggettivo, fermo restando il limite dei ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto: gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d'impresa. Quindi, stando a quanto sopra riferito, ciò che rileva per il conduttore del lettore è il fatturato della relativa azienda piuttosto che quello del singolo esercizio commerciale (per maggiori approfondimenti, cfr la Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr 14/E).

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