Gestione Affitti

Credito d’imposta affitti anche nell’ultimo trimestre

Tax credit affitti esteso all’ultimo trimestre del 2020, ma solo per le imprese operanti nei settori colpiti dalle ultime chiusure anti Covid-19

di Luca Gaiani

Tax credit affitti esteso all’ultimo trimestre del 2020, ma solo per le imprese operanti nei settori colpiti dalle ultime chiusure anti Covid-19.

L’articolo 8 del decreto Ristori (Dl 137/2020) proroga, per i contribuenti con codice Ateco compreso nella lista allegata al decreto, il credito di imposta sugli affitti di immobili non abitativi di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio.

Rimane la condizione di calo del fatturato del singolo mese di almeno il 50 per cento. Problemi potrebbero derivare dalla necessità di pagare i canoni entro il 2020.

Tra gli interventi di sostegno contenuti nel decreto legge 137/2020, in vigore da ieri, 29 ottobre, un particolare interesse riveste l’estensione temporale del credito di imposta sulla locazione di immobili strumentali ai canoni relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. La misura, che riguarda esclusivamente le imprese la cui attività rientra nei settori Ateco individuati nell’allegato al decreto legge 137/2020, è importante perché, in tali settori (ristorazione, alberghi, palestre e piscine, cinema, attività di intrattenimento ecc.), il peso finanziario dei canoni di locazione è spesso molto rilevante.

Il nuovo tax credit sui canoni di affitto spetta indipendentemente dall’ammontare dei ricavi 2019 e dunque anche ai contribuenti che si collocano oltre la soglia di 5 milioni prevista (tranne che per alberghi, terme, agriturismi, agenzie di viaggio e tour operator) dall’articolo 28 del decreto legge 34/2020.

Rimangono applicabili le altre regole dettate dal decreto rilancio, tra cui, in particolare, la condizione di riduzione del fatturato, nel mese per il quale si applica il tax credit, di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente mese del 2019.

Riduzione non richiesta (neppure per il nuovo tax credit) per chi ha avviato l’attività dal 2019 e per chi ha sede in un comune con stato calamitoso già in essere al 31 gennaio 2020.

Le misure del credito, come pure la possibilità e le modalità di cessione, restano quelle originarie: 60 per cento del canone di locazione, percentuale ridotta al 30 per cento per affitti di azienda e prestazioni complesse comprensive anche dell’uso di un immobile non abitativo (50 per cento per affitti di azienda di strutture turistico-ricettive che già potevano applicare il bonus fino a dicembre 2020; misure, queste, introdotte dal decreto Agosto).

Tra le condizioni previste dalla norma originaria, e ora interamente richiamate, vi è la necessità che il canone su cui spetta il tax credit sia pagato nel periodo di imposta 2020.

Si tratta di una regola che renderà problematica la applicazione del nuovo tax credit soprattutto con riferimento ai canoni di novembre e dicembre che l’affittuario potrebbe non essere in grado di saldare entro la fine dell’anno, neppure cedendo il credito di imposta al proprietario, dato che la quota residua si deve comunque versare. La legge di conversione dovrebbe opportunamente ampliare almeno di un semestre l’arco temporale in cui può avvenire il pagamento.

Anche a questa agevolazione si applicano i limiti comunitari delle misure di aiuto di cui alla comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020. A differenza delle modifiche apportate dall’articolo 77 del Dl 104/2020 (tra cui l’estensione del credito al mese di giugno), non è prevista la preventiva autorizzazione della Commissione Ue.

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