Gestione Affitti

Anche il locatario può presentare la Scia per cambio di destinazione d'uso senza opere

L'inquilino può richiedere titoli edilizi per piccoli interventi facilmente rimuovibili

di Giuseppe Donato Nuzzo

La posizione che legittima la richiesta di un titolo edilizio, sotto forma di provvedimento o di Scia, è costituita dalla titolarità di un diritto esteso alle conseguenze dell'attività edilizia. Se dunque per realizzare una nuova costruzione è necessaria la posizione giuridica di proprietario dell'area, o quantomeno l'autorizzazione del proprietario, per interventi minori sono sufficienti posizioni giuridiche meno ampie come, ad esempio, quella di locatario.Lo ha stabilito la seconda sezione del Tar Lombardia, Brescia, con la pronuncia numero 632 del 2 settembre 2020.

Il fatto
La controversia riguardava un locale commerciale concesso dalla proprietaria in locazione ad una società. Nel contratto di locazione era precisato che la destinazione d'uso del locale doveva rimanere l'attività di «vendita commerciale non alimentare». Il locatario aveva facoltà di introdurre modifiche agli spazi commerciali, a condizione che si trattasse di “aggiunte” rimuovibili senza danneggiare i locali. Successivamente, la società locataria presentava una Scia per avviare un'attività di vendita al dettaglio di abbigliamento. La proprietaria si opponeva a tale iniziativa e trasmetteva al Comune una segnalazione ritenendo, tra gli altro, illegittimo il cambio di destinazione d'uso per violazione delle clausole inserite nel contratto di locazione. Tesi respinta dal TAR.

Mutamento di destinazione senza opere
Secondo i giudici, la posizione di locatario di un immobile commerciale è senz'altro idonea a conseguire quei titoli edilizi che comportano trasformazioni contenute e reversibili dell'immobile, destinate a esaurirsi con la scadenza del contratto. Tra gli interventi ammissibili rientra quindi anche il mutamento di destinazione d'uso senza opere.Nel caso di specie, le partizioni introdotte per separare i locali destinati alla vendita al dettaglio e quelli destinati alla vendita all'ingrosso non costituiscono opere edilizie.

In effetti, si tratta di pareti amovibili ancorate a elementi di appoggio, come tali perfettamente funzionali all'utilizzazione degli spazi secondo le esigenze del locatario, senza ricadute permanenti sulla struttura dell'edificio. La nuova sistemazione dei locali è destinata a protrarsi unicamente per il tempo della locazione, e una volta sopraggiunta la scadenza del contratto è facilmente reversibile.

Contratto di locazione
Il contratto di locazione in questione non contiene alcun impedimento a questo particolare utilizzo dei locali. Il Tar sottolinea che l'unico vincolo esistente riguarda il divieto dell'attività di vendita commerciale alimentare. Nel settore non alimentare, la scelta tra vendita all'ingrosso e vendita al dettaglio non è regolata, e dunque ricade tra le facoltà di utilizzazione degli spazi rimesse alle valutazioni imprenditoriali del locatario. Non è stato contrattualmente stabilito neppure un vincolo sull'allestimento degli spazi. Al contrario, risulta autorizzato l'inserimento di nuovi elementi, a condizione che possano essere rimossi in qualunque momento senza danni per i locali. Nel caso di specie le pareti divisorie sopra descritte rispettano queste condizioni.

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