Gestione Affitti

Corte di giustizia Ue: per gli affitti brevi legittima l’autorizzazione preventiva

La normativa francese tutela l’interesse generale e contrasta la penuria di alloggi da affittare per lunghi periodi

di Annarita D’Ambrosio

Richiedere un'autorizzazione per affitti turistici di breve durata non contrasta con la normativa Ue. La pronuncia della Corte di giustizia europea nelle cause riunite C724/18 e C727/18, emessa il 22 settembre 2020 torna su un tema importante, che anche in Italia è molto dibattito considerando il dilagare, pre Covid, di alloggi locati per brevi periodi nelle nostre città d'arte e non solo.

I fatti
Il caso sottoposto al Tribunale con sede in Lussemburgo viene dalla Francia e riguardava la multa inflitta ad una società proprietari di immobili locali a Parigi, in centro, senza l'ok municipale previsto del suo codice dell'edilizia e dell'abitazione francese. Non su tutto il territorio però: nei comuni francesi ad alta densità abitativa e comunque in quelli con oltre 200.000 abitanti, le amministrazioni locali sono autorizzate a negare il cambio di destinazione d'uso richiesto per un appartamento o sottoporlo a condizioni.

Le sanzioni amministrative sono pesanti: 450 euro per l'assenza di preventiva dichiarazione in Municipio, fino a 25.000 euro per l' assenza di autorizzazione nei Comuni che la richiedono. Il motivo è la lotta contro la scarsità di alloggi destinati alla locazione di lunga durata. Tanto che si ammette anche la compensazione: ovvero che si ottenga l'ok agli affitti turistici di alcuni immobili se è concomitante la trasformazione in abitazione di altri locali aventi uso diverso.

La decisione
In questi comuni d'oltralpe è una delibera del consiglio comunale a fissare le condizioni di rilascio delle autorizzazioni e determinare le compensazioni per quartieri tenendo conto della “varietà sociale”, ovvero in funzione delle caratteristiche dei mercati delle abitazioni in quella città e della necessità di non aggravare la scarsità di alloggi.

Per la Corte non esiste alcun contrasto tra la previsione normativa francese e la direttiva Ue 2006/123 relativa ai servizi nel mercato interno, nella quale anzi l'ipotesi dell'autorizzazione preventiva è contemplata nell'articolo 4, punto 6. L'articolo 9, paragrafo 1, della stessa direttiva Ue precisa poi che a giustificare la richiesta di autorizzazione deve essere un motivo imperativo di interesse generale,come è appunto la lotta alla penuria di alloggi, scrive la Corte, la quale sottolinea anche un altro importante aspetto: un diverso regime di controlli successivi, per esempio mediante un sistema dichiarativo accompagnato da sanzioni, non consentirebbe di frenare immediatamente ed efficacemente la prosecuzione del rapido movimento di trasformazione che crea una scarsità di alloggi destinati alla locazione di lunga durata.

La situazione in Italia
Il sistema dichiarativo è proprio quello operativo in Italia, dove per aprire un B&B occorre presentare una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) allo sportello SUAP del comune. Subito dopo l'attività può essere immediatamente avviata, con l'Amministrazione che avrà 60 giorni di tempo per verificare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti e dichiarati. La documentazione necessaria varia da comune a comune, così come diverse sono le leggi e i regolamenti delle singole Regioni, alcune delle quali, per cercare di favorire il turismo e la risoluzione di conflitti in ambito condominiale, prevedono che l'esercizio dell'attività di B&B (che è pur sempre un'attività economica), ai fini urbanistici, non richieda il cambiamento di destinazione d'uso dell'immobile.

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