Gestione Affitti

L’affitto si può pagare anche con la cessione del bonus

di Pagina a cura diLorenzo Pegorin, Gian Paolo RanocchiPagina a cura diLorenzo Pegorin, Gian Paolo Ranocchi

Il tax credit locazioni è utilizzabile solo ad avvenuto pagamento dei canoni. Secondo il comma 5 dell’articolo 28, il bonus è «commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020». Il credito d’imposta spetta, quindi, anche quando i canoni siano stati inizialmente sospesi e/o pagati in ritardo, purché il versamento dovuto al conduttore avvenga entro la fine del periodo di imposta 2020. È chiaro che condizione essenziale da verificare preliminarmente, al pagamento, rimane quella che attiene al calo del fatturato o dei corrispettivi da riscontrare mese per mese, salvo i casi esentati. Per effetto di quanto stabilito dall’articolo 28, comma 5-bis, del Dl 34/2020 convertito, «in caso di locazione» nell’ipotesi di cessione del credito d’imposta al locatore, il conduttore è tenuto a versare solo la differenza tra il canone dovuto e il credito d’imposta.

In senso conforme anche la circolare delle Entrate 14/E/2020, paragrafo 5, che ha precisato che è possibile fruire del credito attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito di imposta, «fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta». Quindi, ad esempio, su un canone di 1.000 euro, l’inquilino potrebbe versare 400 euro con bonifico e saldare i restanti 600 euro con la cessione del bonus.

In caso di leasing

Nel merito della questione va tenuto presente che il tax credit previsto dall’articolo 28 del Dl 34/2020 spetta anche in caso di leasing (anche se solo per i rarissimi leasing operativi immobiliari e non per quelli finanziari), concessione, affitti di aziende e contratti di servizi a prestazioni complesse. Il comma 5-bis, tuttavia, si riferirebbe solamente alla locazione. Sembra però del tutto paradossale, che in caso di cessione al locatore dell’azienda o al concedente l’immobile, diventi necessario che l’inquilino paghi interamente il canone e si faccia poi restituire il valore del bonus. Pertanto, pur nell’ambiguità della norma, è da ritenere che il principio espresso in tema di locazione possa essere validamente applicabile anche nelle altre ipotesi.

Il credito spetta pure nell’ipotesi in cui i canoni siano stati versati anticipatamente purché nel 2020; in tal caso vanno individuate le rate relative ai mesi di durata del contratto. Ad esempio, nel caso in cui il contribuente in data 15 gennaio 2020 abbia versato anticipatamente e in un’unica soluzione il canone pari a sei mensilità dell’importo annuo dovuto, potrà beneficiare per i mesi da marzo a giugno del credito locazioni.

Viceversa, nell’ipotesi in cui vi sia stato un pagamento anticipato dei canoni avvenuto nel 2019, il credito non sembra poter spettare. In ipotesi di morosità per il passato sarà importante indicare nel bonifico che comprova il pagamento la mensilità sanata (ad esempio «pagamento del canone di locazione di marzo»), per far scattare il beneficio.

Va detto che, coordinando il nuovo comma 5 -bis dell’articolo 28 con le modifiche apportate - sempre in sede di conversione in legge del Dl 34/2020- al comma 1 dell’articolo 122 in tema di cessione del credito d’imposta , si potrebbe aprire anche a una lettura meno rigida della norma, nella quale il credito potrebbe comunque essere ceduto, per quanto parzialmente a pagamento della corrispondente parte del canone, a prescindere dal fatto che entro il 2020 il locatario provveda al pagamento della differenza tra il canone dovuto e il credito d’imposta, venendo così ad essere superata la tesi delle Entrate (circolare 14/E/2020).

In quest’ottica verrebbe valorizzato il fatto che nel nuovo comma 5-bis si afferma che il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore «in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone» e l’inciso del comma 5 in cui si afferma che il credito è «commisurato all’importo versato nel corso del 2020» potrebbe a questo punto essere riferito alla sola quota di credito d’imposta ceduto dal conduttore al locatore. Senza, quindi, che vi sia alcun obbligo da parte del conduttore di provvedere al versamento della differenza tra credito ceduto e canone dovuto. Sul punto molto delicato, però, sarebbe opportuno attendere una presa di posizione delle Entrate.

Modifica ai contratti

Infine, nelle ipotesi in cui è stata concordata una modifica ai contratti in essere con l’effetto di ridurre l’ammontare dei canoni da corrispondere, ai fini della determinazione del credito d’imposta è necessario considerare le nuove somme facendo il calcolo sul canone ridotto. Il credito d’imposta, previo pagamento del canone, può essere:
O
utilizzato in compensazione nel modello F24 (6920 per il tax credit del Dl Rilancio, 6914 per quello del “cura Italia”) in base all’articolo 17 del Dlgs 241/97, esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate;
O
utilizzato nella dichiarazione dei redditi (modello Redditi 2020) relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
O
ceduto, anche parzialmente (articolo 122 del Dl 34/2020) ad altri soggetti, compresi istituti di credito o il locatore stesso.

L’utilizzo del bonus da parte del beneficiario (senza cessione) in compensazione può essere immediato (anche nello stesso giorno del pagamento del canone al proprietario). È da ritenere che l’utilizzo in compensazione del credito del primo beneficiario non necessariamente debba essere consumato tutto nell’anno d’imposta 2020, ma che esso possa essere usato anche nel successivo periodo d’imposta (2021).

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