Gestione Affitti

Bonus locazioni anche per i canoni di giugno

di Dario Aquaro

Decreto dopo decreto, circolare dopo circolare, il credito d'imposta sugli affitti commerciali ha corretto il tiro e allargato il raggio d’azione. Anche se sullo sfondo – come viene spiegato nelle pagine di questa Guida rapida – restano alcuni aspetti irrisolti e da chiarire ufficialmente: ad esempio, il perimetro delle imprese «esercenti l’attività di commercio al dettaglio», o la possibilità di poter considerare l’Iva (se non detratta) nel calcolo delle somme agevolate.

Un’altra proroga

L’ultima modifica normativa è arrivata con il decreto Agosto (Dl 104/2020), che ha prorogato per il mese di giugno il tax credit cui hanno diritto le attività penalizzate dal lockdown, già previsto dal decreto Rilancio (Dl 34/2020) per marzo, aprile e maggio. Mentre un altro credito – è il caso di ricordarlo – era stato introdotto dal Dl “cura Italia” (Dl 18/20) solo per il mese di marzo e solo per i locali in categoria catastale C/1.

Il Dl Agosto va quindi a modificare l’articolo 28, comma 5, del Dl Rilancio, aggiungendo la mensilità di giugno e, per le strutture stagionali, quella di luglio (oltre ad aprile, maggio e giugno), a favore di imprese e professionisti che hanno avuto ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019. E inserendo le stazioni termali tra i beneficiari per cui non è previsto il limite dei 5 milioni di ricavi: in un elenco che già comprende strutture alberghiere, agrituristiche, agenzie di viaggio/turismo e tour operator.

Stessi requisiti e modalità

Le regole per accedere al bonus, invece, restano invariate. Dunque: la riduzione del fatturato o dei corrispettivi dev’essere pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019; distinguendo tra i soggetti in cui rilevano i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, dove invece si deve tener conto dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

Il requisito del calo del fatturatonon è invece necessario per chi ha iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019 e per i soggetti che – recita il Dl Rilancio – «a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19».

Un’ampia platea

Secondo i più recenti dati del Fisco («Gli Immobili in Italia 2019»), sono 810mila i negozi locati di proprietà di persone fisiche, 172mila gli studi e gli uffici, 201mila gli immobili produttivi, 134mila quelli ad altro uso. Tra gli affittuari di questi immobili rientrano i potenziali beneficiari del tax credit, che spetta – come precisato dalla circolare 14/E delle Entrate – alle imprese individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa, gli enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, i soggetti in regime forfettario, le imprese agricole, i lavoratori autonomi (che vedono il credito dimezzato se l’uso dell’immobile è promiscuo) e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti. È invece escluso chi non esercita abitualmente un’attività (e quindi produce redditi diversi ex articolo 67 del Tuir).

Importante: per fruire del credito è necessario che il canone dei mesi interessati venga pagato quest’anno. Il bonus è infatti commisurato all’importo effettivamente versato nel 2020, anche in caso di riduzione concordata del canone. Le somme agevolate possono comprendere le spese condominiali, se nel contratto d’affitto sono pattuite come voce unitaria all’interno del canone.

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