Gestione Affitti

Credito di imposta affitti anche ai B&B

Chiarito la portata del bonus per studi medici con attività intramoenia senza partita Iva e Bed and Breakfast imprenditoriale

di Rosario Dolce

Con il decreto-legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020 erano stati adottati strumenti finalizzati, da un lato, a fronteggiare la crisi di liquidità venutasi a determinare a seguito dell'adozione delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID 19 e, dall'altro, a ristorare i soggetti che svolgono un'attività economica e/o professionale, delle spese, sostenute e che sosterranno, per la realizzazione di interventi imposti dalle prescrizioni sanitarie adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica.

Supporto ai conduttori
Tra le misure adottate, per quel che qui interessa, vi è quella a supporto dei conduttori ad uso diverso, attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta per i canoni di locazione.

L'articolo 28 del Decreto, nello specifico, ha previsto per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, l'istituzione di un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione degli immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il credito d'imposta è stato commisurato all'importo versato a titolo di canone di locazione nel periodo d'imposta 2020, con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (in luogo di marzo, aprile e maggio), e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio (per maggiore approfondimento, cfr circolare n. 14/E del 6 giugno 2020).

La nuova circolare
Ora, il 20 agosto scorso, l' Agenzia delle Entrate, con la circolare n 25/E ne ha chiarito la portata e il rilievo, almeno rispetto a due casi specifici, a fronte di altrettanti quesiti formulati sul merito di: 1) studi medici con attività intramoenia senza partita Iva (punto 1.3.1); 2) Bed and Breakfast svolto in via imprenditoriale (punto 1.3.2.).

Quanto al primo caso, l'Ufficio ne ha negato l'estensione. Infatti, per come è stato riferito, l'attività di intramoenia esercitata presso gli studi professionali privati, nel rispetto della normativa sanitaria e dei regolamenti aziendali, rientrando tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 comma 1, lettera e), del TUIR, non può beneficiare del credito di imposta previsto dall'articolo 28 del Decreto che non contempla tale tipologia di attività.

Diversa, invece, la conclusione nel caso in cui l'immobile locato ad uso abitativo sia strumentale all'attività di Bed and Breakfast svolta in via imprenditorialeL'Ufficio, in tal caso, ha riconosciuto che il credito d'imposta in questione spetta anche in ipotesi di immobili che, sebbene accatastati come abitativi, siano utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali (come ad esempio, nel caso di attività professionale svolta in immobile non riaccatastato).

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