Gestione Affitti

Tax credit locazioni prorogato di un mese

di Gian Paolo Ranocchi e Stefano Sirocchi

Il principale effetto delle modifiche apportate all’articolo 28 del Dl 34/20 a opera dall’articolo 77 del Dl 104/20 (decreto Agosto) è la proroga di un mese del tax credit locazioni.

La proroga del bonus, come peraltro precisa la relazione illustrativa al provvedimento, è generalizzata e non mirata al settore turistico come potrebbe far pensare la rubrica della norma («Misure urgenti per il settore turistico»). Vediamo nel dettaglio.

Un mese in più

La lettera b), del comma 1, dell’articolo 77 del Dl 104/20, modifica il comma 5, dell’articolo 28, del decreto Rilancio intervenendo sull’ambito temporale di applicazione del credito d’imposta sulle locazioni aggiungendo al periodo già agevolato un mese.

In pratica, per la totalità dei soggetti interessati viene aggiunto giugno (a marzo, aprile e maggio) mentre per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, luglio (ad aprile, maggio e giugno).

La proroga si applica a tutte le fattispecie interessate dal tax credit locazioni a condizione, ovviamente, che siano rispettati i presupposti cui il bonus è soggetto.

Quindi l’estensione vale non solo per i contratti di locazione (tralasciamo volutamente i leasing) o di concessione di immobili a uso non abitativo con una delle destinazioni previste dal comma 1 dell’articolo 28, ma anche per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda che siano comprensivi di un immobile a uso non abitativo avente sempre una delle destinazioni previste dalla legge.

Come si è accennato resta salva la necessità di verificare l’esistenza dei presupposti legali per accedere al tax credit che, lo ricordiamo, è autoliquidato direttamente dai contribuenti beneficiari. Tali requisiti sono in sintesi: rispetto del limite dei cinque milioni di euro per i ricavi nel periodo precedente (salvo deroghe soggettive), verifica del calo del fatturato di almeno il 50% del mese 2020 interessato dal bonus rispetto allo stesso mese del 2019 (riscontro non necessario per i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019 o che hanno la sede in uno dei comuni in “stato di emergenza”), pagamento del canone nel corso del periodo 2020.

La soglia ricavi

L’altra modifica in tema di tax credit locazioni varata con il Dl Agosto, riguarda la platea dei soggetti esclusi dal monitoraggio della soglia limite dei cinque milioni di euro di ricavi nel periodo d’imposta precedente.

Alle strutture alberghiere e agrituristiche, le agenzia di viaggio e turismo e i tour operator come soggetti esclusi da tale riscontro, si aggiungono le strutture “termali”. Per questo mondo di soggetti, riscontrato il rispetto delle altre condizioni di accesso, il tax credit locazioni spetta quindi in misura piena a prescindere dall’entità dei ricavi 2019. Diverso, invece, è il caso dei dettaglianti. Per costoro, infatti, con lo scavallamento della soglia dei cinque milioni di euro di ricavi nel 2019, il tax credit locazioni si riduce a 1/3 della misura ordinaria (20% o 10% a seconda dei casi) fermo restando anche in questi casi l’obbligo di rispettare tutti i requisiti di accesso previsti dall’articolo 28 del Dl 34/20.

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