Gestione Affitti

Affitti, il modello RLI si applica anche alla rinegoziazione con riduzione del canone

Si utilizza anche il modello RLI, oltre alle consuete modalità tramite il modello 69, da presentare all’Agenzia su carta o via pec

di Luca De Stefani

È possibile effettuare la comunicazione all’agenzia delle Entrate della rinegoziazione del canone di locazione, sia in diminuzione che in aumento, utilizzando anche il modello RLI , oltre alle consuete modalità, tramite il modello 69, da presentare all’Agenzia su carta o via pec. Queste modalità semplificate, però, spiega il comunicato delle Entrate, non saranno più possibili dal 1° settembre 2020, in quanto da questa data, per comunicare la rinegoziazione del canone all’Agenzia, sarà possibile utilizzare solo il modello RLI.

I paletti e le esenzioni
La registrazione dell’accordo che dispone esclusivamente la riduzione del canone di locazione, formalizzato con scrittura privata non autenticata, è volontaria e non obbligatoria. Dal 13 settembre 2014, inoltre, se si opta per la registrazione, non si deve più pagare l’imposta di registro fissa e l’imposta di bollo di 16 euro per foglio. Queste due esenzioni sono applicabili anche se l’accordo è formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata (sempre da registrare), se questi documenti non contengono altre pattuizioni (articolo 19 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 e risposta 21 dicembre 2018, n. 124).

Queste due esenzioni, poi, spettano anche se le parti concordano la riduzione solo per un periodo di durata del contratto (ad esempio, un anno). Mentre non si applicano se, successivamente alla registrazione della riduzione del canone «per l’intera durata contrattuale», il canone viene riportato al «valore inizialmente pattuito, in quanto la citata norma agevolativa trova applicazione esclusivamente per l’accordo di riduzione» (risposta delle Entrate a Telefisco 2016).

La prova è importante
Anche se in generale l’accordo di riduzione del canone non va registrato, esso determina, di fatto, la diminuzione delle basi imponibili ai fini dell’imposta di registro e delle imposte dirette, quindi, per esigenze probatorie, sarebbe bene dare all’atto «data certa» di fronte ai terzi. Gli accordi in aumento, invece, vanno obbligatoriamente registrati entro 20 giorni.

La nuova modalità
Le scritture private che riducono il canone, fino al 1° luglio 2020, potevano essere registrate solo con il modello 69 cartaceo, che poteva essere inviato alle Entrate, assieme alla copia dell’accordo integrativo, via pec. Questa modalità di registrazione semplificata resta sempre possibile, comunque, in base ai servizi «agili» offerti dalle Entrate (si veda l’«Agenzia Informa» di maggio 2020 e NT Plus Fisco del 17 marzo 2020).

A seguito della crisi causata dall’epidemia da Covid-19, vi è stata una crescente richiesta di comunicazioni delle rinegoziazioni in diminuzione dei canoni di locazione, quindi, l’Agenzia ha implementato la possibilità di effettuare questo adempimento tramite il modello RLI, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici della stessa.

È stato previsto un periodo transitorio, fino al 31 agosto, durante il quale gli utenti potranno scegliere se comunicare la rinegoziazione del canone con il modello RLI o con il modello 69. Invece, dal 1° settembre 2020, per comunicare la rinegoziazione del canone si dovrà utilizzare esclusivamente il modello RLI. In caso di rinegoziazione del canone, non è necessario allegare al modello RLI l’atto di rinegoziazione.

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