Gestione Affitti

Affitti estivi: sintomi Covid, regole incerte ma patti chiari alla prenotazione

di Donatella Marino

Il settore ricettivo affronta con preoccupazione la stagione estiva per la carenza di norme adeguate, e questo malgrado i nuovi spunti forniti dall’ordinanza del ministero del Salute del 30 giugno sui turisti in arrivo da alcuni Stati extra-Schengen.

Gestori e locatori devono affrontare il drastico calo dei turisti e i nuovi costi per le misure preventive di pulizia, sanificazione e acquisto dei Dpi per i dipendenti. E le incertezze sulla corretta gestione di eventuali clienti Covid positivi o con sintomi compatibili, dunque potenzialmente contagiosi.

Molte le domande: come comportarsi se al check in si presenta un cliente con sintomi Covid compatibili? O se li sviluppa nel corso del soggiorno? Quali gli obblighi del gestore, se il cliente già ospitato nella struttura risulta Covid positivo? Come comportarsi con gli accompagnatori del soggetto e con gli altri ospiti della struttura ricettiva?

Il gestore ha l’obbligo di segnalare i turisti Covid?
I gestori si chiedono se è necessario, o opportuno, che al check in venga rilevata la temperatura o richiesta qualche forma di autocertificazione al cliente. Se lo chiedono anche i locatori che operano con affitti brevi e i relativi gestori, i property manager. A livello internazionale, già lo scorso marzo, l’Oms aveva rivolto agli Stati l’invito a predisporre piani d’azione con quattro principi cardine: monitorare i dati dei clienti nel rispetto della riservatezza; evitare che un soggetto contagioso acceda alla struttura; isolare fino all’intervento delle autorità sanitarie il soggetto contagioso eventualmente accolto; riconoscere l’impossibilità del gestore di imporre all’ospite malato tale isolamento contro la sua volontà.

Sulla stessa linea, la Commissione europea. Tuttavia, a livello nazionale il tema è brevemente trattato solo nelle Linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Pa dove si prevede, oltre alla responsabilizzazione del turista, la possibilità (ma non l’obbligo) che il gestore rilevi la temperatura corporea impedendo l’accesso in caso di temperatura sopra i 37,5°C: solo in questo caso, a carico del gestore, scatta un generico obbligo di isolamento.

La recente ordinanza del ministero della Salute prevede l’obbligo «di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario» con specifiche disposizioni per la gestione della quarantena, ma solo per i turisti di alcuni Paesi extra-Schengen. Si tratta quindi di una lacuna normativa.

Le Regioni hanno affrontato il problema dei turisti malati?
Tra le poche Regioni che hanno definito dei piani d’azione per gestire i Covid positivi e Covid compatibili c’è l’Emilia Romagna, che ha adottato articolati protocolli per la gestione di casi sintomatici Covid: per esempio, se «...un ospite presente all’interno della struttura ricettiva manifesti febbre e sintomi di infezione respiratoria (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie) lo deve comunicare tempestivamente alla direzione aziendale via telefono per il tramite della reception della struttura.

La direzione aziendale provvede tempestivamente ad informare l’autorità sanitaria competente...». Altro esempio viene dalla Campania, che punta alla responsabilizzazione del turista: il gestore dovrà informare il cliente del suo obbligo di dichiarare eventuali sintomi Covid compatibili o i recenti contatti con persone positive. Anche altre Regioni, come la Toscana, stanno intervenendo, con la previsione dei cosiddetti alberghi sanitari.

Che obblighi hanno il gestore o locatore con ospiti Covid?
In assenza di norme cogenti nazionali o regionali o di fronte al rifiuto del turista Covid o Covid compatibile di adeguarsi alle eventuali norme regionali (che impongono all’ospite, ad esempio, di rimanere in camera in caso di febbre o altri sintomi influenzali, chiamare il proprio medico, lasciare la struttura, eccetera) il gestore non può respingerlo, non può recedere dal contratto di soggiorno o di locazione (impedendogli l’accesso all’alloggio), non può isolarlo contro la sua volontà, mentre è controverso se possa indicare i dati sensibili alle autorità sanitarie senza la sua autorizzazione. Potrà e dovrà procedere con nuove sanificazioni, ma rimane aperto il rischio che eventuali ospiti nella struttura restino esposti al contagio.

L’unica tutela è quindi preventiva: stabilire obblighi e responsabilità a carico del cliente prima della conferma della prenotazione.

Come adeguare il contratto di soggiorno o locazione?
Il gestore può prevedere nel contratto l’obbligo a carico del turista di segnalare sia alla direzione dell’albergo sia all’autorità la sussistenza o insorgenza di situazioni Covid o Covid compatibile prima dell’ingresso o durante il soggiorno e disciplinarne le conseguenze.

Può specificare che verrà rilevata la temperatura all’ingresso (o richiesta un’autocertificazione) impedendo l’accesso nei casi dubbi prevedendo idonee clausole di recesso.

Tutte le varie circostanze e le relative conseguenze (non solo economiche) - così come la posizione degli accompagnatori o il consenso all’isolamento o alla trasmissione dei dati – vanno disciplinate, comprese e accettate dal turista. Nello stesso modo va regolato nel contratto il tema della quarantena eventualmente imposta dall’autorità a un turista costretto a rimanere in struttura o nell’alloggio oltre i termini concordati, con tutti i problemi della mancata disponibilità di alloggio verso i nuovi arrivi e dei costi della permanenza forzata.

Perno del buon funzionamento della gestione di un caso Covid resta dunque l’adeguata informativa e l’accettazione del turista delle misure di responsabilizzazione individuale: l’impegno a mantenere comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione indicati da norme cogenti ovvero dalla struttura, consapevolmente accettate prima di confermare il soggiorno. Resta in ogni caso, per tutti, l’obbligo di adeguarsi alle direttive impartite dalle autorità sanitarie contattate.

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