Gestione Affitti

Bonus affitti, cessione in quattro step dal pagamento alla comunicazione

Prima il pagamento del canone con il credito dimposta, poi la cessione cui fa seguito la comunicazione telematica da parte del cedente e infine l’accettazione del cessionario, tutto via web.

di Luca Gaiani

Cessione del credito di imposta sui canoni di affitto in quattro step. Prima il pagamento del canone con la maturazione del credito dimposta, poi la stipula del contratto di cessione cui fa seguito la comunicazione telematica da parte del cedente e infine l’accettazione del cessionario, sempre via web.

Il provvedimento delle Entrate
Con la pubblicazione del provvedimento delle Entrate che disciplina le modalità di cessione ( si veda il Quotidiano del Sole 24 Ore - Condominio di ieri ), gli inquilini (imprese o professionisti) interessati a cedere il credito di imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi in base al Dl 34/2020 possono avviare le procedure per dar corso alla operazione.

Procedure che sono analoghe anche per la cessione del bonus botteghe previsto dal decreto legge 18/2020. A partire dal 13 luglio, si potrà effettuare la trasmissione del modello utilizzando funzionalità che saranno attivate nel sito internet dell’Agenzia.

A chi spetta
Occorre innanzitutto verificare la spettanza del bonus: imprese o professionisti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 5 milioni di euro (limite non previsto per alberghi e strutture agrituristiche) e “fatturato” di uno o più dei mesi di marzo, aprile, maggio del 2020, ridotto almeno del 50% rispetto al corrispondente mese del 2019. Per il mese o per i mesi in cui si è realizzato il calo, spetta un credito pari al 60% del relativo canone di locazione o affitto (compreso leasing operativo) di immobili non abitativi, misura ridotta al 30% per affitti di azienda o rapporti a prestazioni complesse con almeno un fabbricato a uso non abitativo.

Prima pagare, poi il credito
Il credito di imposta nasce e può conseguentemente essere ceduto solo successivamente al pagamento del canone del mese interessato, pagamento da effettuare nel 2020. Unica eccezione si ha nella cessione dall’affittuario al locatore: il credito di imposta può essere trasferito in pagamento di parte del canone senza necessità di un doppio movimento finanziario. Ad esempio, canone di marzo 2020 pari a 5mila euro, credito 60% pari a 3mila euro. L’operazione si perfezione in unica soluzione: l’inquilino versa 2mila euro e contestualmente stipula la cessione del credito compensando il corrispettivo spettante (3mila) con il residuo canone da pagare.

La cessione
La cessione del credito (secondo step) va contrattualizzata per iscritto e, preferibilmente, per scambio di corrispondenza onde evitare la registrazione in termine fisso (articolo 6, tariffa, Dpr 131/86). Se il corrispettivo di cessione è inferiore al valore nominale, per il cessionario impresa emerge una sopravvenienza attiva tassabile. Nel contratto, il cedente dovrà garantire l’esistenza del credito, impegnandosi a effettuare la comunicazione telematica alle Entrate e a fornirne prova al cessionario.

La comunicazione
L’efficacia della cessione nei confronti dell’agenzia delle Entrate è subordinata alla comunicazione da parte del cedente (modello approvato il 1° luglio 2020): è questo il terzo step della operazione.

L’accettazione
A questo punto, al cessionario non resta che completare il percorso comunicando l’accettazione con modalità web alle Entrate. Dal giorno lavorativo successivo si potrà compensare il credito nel modello F24 da trasmettere in via telematica (sarà istituito un apposito codice tributo) senza sottostare ai limiti di importo annuali.

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