Gestione Affitti

Bonus affitti, scatta dal 13 luglio l’opzione online per la cessione

di Luca Gaiani

Al via da lunedì 13 luglio le comunicazioni telematiche per la cessione dei crediti di imposta per i canoni di locazione, ma solo con trasmissione diretta. Lo stabilisce un provvedimento approvato ieri dal direttore dell’agenzia delle Entrate . La spedizione del modello allegato al provvedimento, che riguarda sia il bonus botteghe del decreto cura Italia che il più corposo credito di imposta previsto dall’articolo 28 del decreto rilancio, è per il momento consentita solo in via diretta ai contribuenti, utilizzando funzionalità disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia. Un successivo provvedimento regolerà l’invio tramite intermediari abilitati.

Crediti di imposta e cessione

L’articolo 122 del Dl 34/2020 prevede la possibilità, per chi ha maturato crediti di imposta concessi da diversi provvedimenti di contrasto all’emergenza da Covid-19, di cedere in tutto o in parte i crediti stessi comunicando la scelta al fisco con modalità da definire con successive disposizioni attuative.

Con il provvedimento di ieri , il direttore dell’Agenzia ha stabilito termini e modalità di opzione per la cessione dei primi due crediti interessati dalla norma: botteghe e negozi (articolo 65 del Dl 18/2020) e canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto di azienda (articolo 28 del Dl 34/2020). Successivamente, si provvederà a disciplinare la cessione dei crediti per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione (articoli 120 e 125 del Dl rilancio).

Con riferimento ai due crediti di imposta sulle locazioni, il provvedimento di ieri, che approva modello e relative istruzioni, prevede il via alla trasmissione telematica a partire da lunedì 13 luglio e fino a tutto il 31 dicembre 2021 (termine per la cessione, secondo quanto stabilito dalla legge).

Il modello deve essere inviato successivamente alla stipula della cessione (la data di cessione va infatti riportata nel modello) e riportare il codice fiscale del cessionario (o dei cessionari), l’importo del credito maturato e quello che si è ceduto.

Nel modello riguardante la cessione dei crediti da locazione (Dl rilancio) occorre distinguere la tipologia del contratto tra locazione, leasing (solo operativo secondo la circolare 14/2020), concessione, servizi a prestazioni complesse e affitto di azienda. Vanno in ogni caso riportati gli estremi di registrazione.

Utilizzo del credito

La trasmissione telematica del modello di cessione può, per il momento, essere effettuata soltanto in via diretta da parte del cedente, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito delle Entrate.

Il cessionario del credito di imposta può utilizzarlo con le stesse modalità previste in capo al cedente. Se il credito è impiegato in compensazione nel modello F24 (per ora mancano i codici tributo da utilizzare) non si applicano i limiti annui di un milione di euro (per il 2020) o di 250 mila euro (crediti da RU).

L’utilizzo in compensazione da parte del cessionario scatta a partire dal giorno lavorativo successivo alla trasmissione della comunicazione di cessione da parte del cedente e previa accettazione da parte del cessionario stesso, da comunicare alle Entrate, anche in questo caso in via diretta (cioè senza avvalersi di un intermediario) mediante funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet.

I cessionari del credito possono, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione, cedere ulteriormente i crediti di imposta acquisiti. Valgono, per la comunicazione di questa sub-cessione, le stesse modalità della prima: modello telematico da inviare direttamente e accettazione, da comunicare via web dal sub-cessionario prima di utilizzare il credito.

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