Gestione Affitti

Per i negozi negli ipermercati agevolazione ridotta al 30%

di Gian Paolo Ranocchi

Il credito d’imposta disciplinato dall’articolo 28 del decreto Rilancio si applica anche ai contratti di affitto di azienda, a condizione che nell’ambito dello stesso sia previsto l’utilizzo di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

La misura ordinaria
In questo caso il tax credit previsto scende dalla misura ordinaria del 60% al 30% del canone. Oltre al rispetto dei requisiti soggettivi richiesti dal decreto l’accesso è comunque condizionato al fatto che il canone mensile sia stato effettivamente corrisposto. Il periodo agevolato resta il medesimo: canoni di marzo, aprile e maggio 2020, salvo che per il settore turistico e agrituristico stagionale per il quale il trimestre slitta in avanti di un mese (aprile, maggio e giugno).

L’apertura è apprezzabile perché era irrazionale ed ingiusto escludere dall’agevolazione coloro che gestiscono l’attività in regime di affitto di azienda come, invece, avveniva in costanza delle disposizioni previste dall’articolo 65 del Dl “cura Italia”.

La riduzione del bonus dal 60% al 30% nell’ambito dei canoni di locazione dei contratti di affitto di azienda va evidentemente ricercata nel fatto che il Governo ha inteso agevolare la sola quota di costo del canone riferita all’uso dell’immobile. E dato che nei contratti citati si è in presenza di accordi che remunerano l’utilizzo di un “complesso organizzato”, la misura ordinaria dell’agevolazione individuata nel 60% del canone è stata forfetariamente dimezzata. Ecco quindi il 30% a prescindere, va detto, da quale sia effettivamente l’incidenza del valore dell’immobile utilizzato (o degli immobili se sono più di uno) sul canone complessivo.

Le condizioni
Il presupposto per accedere al tax credit locazioni è che il contratto di affitto d’azienda includa la concessione in locazione o godimento di almeno un immobile destinato allo svolgimento delle attività previste dalla norma. La circolare 14/E ha precisato che per l’accesso al bonus è sufficiente che almeno uno degli immobili rientranti nel contratto di affitto di azienda, risponda ai requisiti di destinazione d’uso richiesti dal decreto legge.

L’agevolazione interessa in particolare alcuni settori economici nell’ambito dei quali la gestione di attività commerciali in regime di locazione d’azienda è particolarmente diffusa. Ci riferiamo, ad esempio, ai comparti turistico/ricettivi, della ristorazione e alla somministrazione di alimenti e bevande e alle attività svolte nei grandi centri commerciali. Ambito, quest’ultimo, nel quale non sono rari i contenziosi sulla qualificazione del contratto, con l’affittuario che tenta di far valere una locazione “mascherata”. È chiaro, comunque, che un contratto d’affitto d’azienda - finché non riqualificato - resterà con il bonus al 30 per cento.

Più in particolare, per quanto riguarda le strutture alberghiere si ricorda che l’accesso al bonus non è preordinato alla verifica del volume di ricavi del 2019 (il limite ordinario è di 5 milioni di euro). Resta invece da verificare per tutti gli esercenti un’attività economica, e quindi anche per le strutture alberghiere, come condizione necessaria di accesso il calo del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

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