Derogare alla ripartizione spese portineria tra proprietario e inquilino
In caso di immobile locato è possibile derogare, su richiesta del proprietario, alla ripartizione delle spese di portierato tra inquilino e proprietario (90% - 10%) addebitando per intero le spese a carico del conduttore? O la deroga vale solo nel caso di ripartizione in misura inferiore?
A cura di Smart24 Condominio
Un primo criterio di ripartizione delle spese fra locatore e conduttore ci è fornito ex art. 1576 c.c., il quale stabilisce che il proprietario dell'immobile “deve eseguire, durante la locazione tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore”, mentre, nello specifico, il criterio di ripartizione delle spese di portierato, ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, stabilisce che, queste siano a carico del locatore nella misura del 10% e del conduttore per il restante 90%. Resta salva, tuttavia, la possibilità di una deroga pattizia solamente nel senso di attribuire un maggior onere per il proprietario dell'appartamento.
Ciò è stato confermato dalla giurisprudenza che, in tema di locazione ad uso abitativo, ha ritenuto la disciplina dell'art. 9 legge n. 392 del 1978, sugli oneri accessori “derogabile solo in senso più favorevole al conduttore, e quindi sono nulle, ai sensi dell'art. 79 legge n. 392 del 1978, eventuali deroghe pattizie a lui meno favorevoli” (Tribunale Milano, 21/06/1993).
Il succitato art. 79, infatti, determina la nullità di ogni pattuizione diretta ad attribuire al locatore un vantaggio in contrasto con le disposizioni delle disposizioni della legge sull'equo canone.