Gestione Affitti

Credito d’imposta pari al 60% per la locazione ad uso diverso

Necessario dimostrare il calo di fatturato di almeno di 50%

di Rosario Dolce

Il Dl Rilancio, tra le tante disposizioni di cui consta, riserva un'attenzione specifica alla locazione in essere per uso diverso. L'articolo 28 del testo riconosce al conduttore, quale soggetto esercente attività d'impresa, arte o professione autonoma - con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto - la possibilità di lucrare un credito di imposta pari alla misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione corrisposto, relativamente ai mesi di febbraio, marzo e aprile del corrente anno (per le attività stagionali si posticipa il trimestre ad aprile con termine a giugno).

Necessaria la prova della riduzione di fatturato
Attenzione, però, il legislatore dell'emergenza ha subordinato il riconoscimento della misura fiscale ad un'altra condizione economica: vale a dire quella di dover dimostrare una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
Per chi, infine, sarà in grado di usufruirne, il credito d'imposta, va detto, non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.Al pari, il credito d'imposta non rileverà ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

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