Gestione Affitti

No al regolamento di competenza in sede di opposizione allo sfratto

La Cassazione ha ribadito che si può far valere solo dopo l'avvio del giudizio di merito

di Rosario Dolce

Il regolamento di competenza per la presenza di una clausola arbitrale non può essere eccepito in sede di opposizione alla convalida di uno sfratto per morosità, bensì solo dopo l'instaurazione del giudizio di merito. Questo è in estrema sintesi il principio affermato dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza 9112 del 9 maggio 2020.

Le motivazioni
Una espressa decisione sulla questione di competenza non è, infatti, configurabile come sentenza, dovendo questa problematica essere decisa nel conseguente giudizio a cognizione piena sulla domanda di merito, non prima. Bisogna ricordare che il procedimento di sfratto di cui all'articolo 447-bis Codice procedura civile ha una struttura bifasica. La prima parte consta di una fase cautelare, tesa a valutare, sulla base della documentazione, la sussistenza delle condizioni dello sfratto. La seconda fase, eventuale, è volta invece ad accertare sul merito la pretesa formulata e le contestazioni mosse.

La giurisprudenza di legittimità, pertanto, ritiene inammissibile il regolamento di competenza proposto contro una decisione sulla competenza che sia stata adottata all'esito della fase a cognizione sommaria unitamente al provvedimento di rilascio con riserva delle ulteriori eccezioni dell'intimato (sono stati richiamati anche i seguenti precedenti: Ordinanza 4016/2008; conforme 14476/2019).

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