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L’indennità d’avviamento non spetta se l’inquilino ha dato disdetta

In caso di contratto di locazione commerciale 6+6 con rinnovo automatico alla prima scadenza, al termine della locazione (12°anno) devo corrispondere all'inquilino l'indennità di avviamento commerciale qualora sia lui a non voler rinnovare ulteriormente il contratto?

di Raffaele Cusmai

La domanda

In caso di contratto di locazione commerciale 6+6 con rinnovo automatico alla prima scadenza, al termine della locazione (12°anno) devo corrispondere all'inquilino l'indennità di avviamento commerciale qualora sia lui a non voler rinnovare ulteriormente il contratto?

A cura di Smart24 Condominio

In base all'art. 34, co. 1, della Legge 27 luglio 1978, n. 392 il conduttore dell'immobile adibito ad attività industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica, ovvero all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo, in caso di cessazione del rapporto di locazione, ha diritto ad un'indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto (21 mensilità per le attività alberghiere), a meno che sia intervenuta risoluzione per inadempimento, disdetta, recesso, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa del conduttore.

L'indennità per la perdita dell'avviamento di cui al suddetto articolo la duplice funzione, da un lato, di compensare il conduttore della perdita dell'“avviamento”, conseguente alla indisponibilità dei locali, dall'altro, di distribuire equitativamente alcune delle utilità, rimaste in capo al locatore in termini di incremento del valore locativo, su colui che ha contribuito a tale incremento di valore.

Pertanto, nel caso di specie, avendo il conduttore comunicato la sua volontà di non proseguire la locazione, ovvero la disdetta, l'indennità di avviamento non è dovuta dal locatore.

Inoltre, qualora il conduttore, alla scadenza del contratto, rifiuti la restituzione dell'immobile, in attesa che il locatore gli corrisponda l'indennità di avviamento, sarà obbligato al solo pagamento del corrispettivo convenuto per la locazione e non anche al risarcimento del maggior danno (Cass. civ. Sez. III, 25/03/2010, n. 7179).

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