L'esperto rispondeGestione Affitti

Le azioni consentite all’ex amministratore

Il nuovo amministratore, subentrato alla mia gestione condominiale, ha posto all'ordine del giorno la revisione contabile dei rendiconti degli anni 2015, 2016 e 2017. Questi, sono stati regolarmente approvati dai condòmini (anche se il 2017 con riserva) durante la mia gestione nel gennaio 2019.Vorrei rivolgermi al tribunale per l'opposizione al verbale con la richiesta dei danni morali e materiali al nuovo amministratore, per l'iniziativa arbitraria e la non restituzione della somma da me anticipata, indicata nei bilanci, nonché per aver disatteso a oggi l'obbligo di nominare il consiglio dei condòmini, previsto dal verbale della sua nomina oltre che dal regolamento di condominio.Posso agire in giudizio?

di Cesarina Vittoria Vegni

La domanda

Il nuovo amministratore, subentrato alla mia gestione condominiale, ha posto all'ordine del giorno la revisione contabile dei rendiconti degli anni 2015, 2016 e 2017. Questi, sono stati regolarmente approvati dai condòmini (anche se il 2017 con riserva) durante la mia gestione nel gennaio 2019.Vorrei rivolgermi al tribunale per l'opposizione al verbale con la richiesta dei danni morali e materiali al nuovo amministratore, per l'iniziativa arbitraria e la non restituzione della somma da me anticipata, indicata nei bilanci, nonché per aver disatteso a oggi l'obbligo di nominare il consiglio dei condòmini, previsto dal verbale della sua nomina oltre che dal regolamento di condominio.Posso agire in giudizio?

La riforma del condominio ha previsto la possibilità per l'amministratore uscente dimissionario (che non abbia pure la qualità di condomino) di proporre il ricorso al tribunale per la nomina di un nuovo amministratore. Stessa legittimazione non è prevista nel caso di mancata conferma dell'amministratore da parte dell'assemblea che non abbia nominato il sostituto (articolo 1129 del Codice civile ). Diversamente, la possibilità di impugnare una delibera da parte di un amministratore, e in particolare di un amministratore uscente, non è prevista nella disciplina condominiale, che la limita ai condòmini, ex articolo 1137 del Codice civile.Nel caso descritto dal lettore si ritiene che l'ex amministratore non possa impugnare la delibera relativa alla revisione contabile dei rendiconti approvati sotto la sua gestione né la mancata nomina del consiglio dei condàmini. Potrà agire contro il condominio (e non contro il nuovo amministratore, se non come rappresentante del condominio) quale ex mandatario per la restituzione delle somme da lui anticipate in favore del condominio mandante, e in quell'ambito potrà dimostrare la correttezza del suo operato.

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