Gestione Affitti

Non esiste la locazione senza determinazione di tempo

Lo conferma una sentenza d’appello emessa a Napoli relativa ad una concessione di vendita tra due società

di Selene Pascasi

La locazione a tempo indeterminato è nulla trattandosi, per natura, di un contratto a tempo. E l'eventuale rinnovazione tacita non comporta inevitabilmente la prosecuzione tacita del rapporto per lo stesso periodo del contratto precedente. Tuttavia questo è possibile, quando un accordo può inquadrarsi diversamente, ad esempio come concessione di vendita. Lo sottolinea la Corte di appello di Napoli con sentenza numero 3675 del 1 luglio 2019.

I fatti
Apre il caso l'opposizione promossa da una Srl contro l'ingiunzione di pagamento per più di 120 mila euro legati ad una concessione di vendita intercorsa con una Spa da cui quest'ultima aveva deciso di recedere. Il recesso – secondo l'opponente – era illegittimo e il contratto ancora efficace. Anzi, era la Spa inadempiente ad aver causato (per interruzione forniture) un danno da mancato guadagno che superava i 200 mila euro. Di qui, la richiesta risarcitoria.

Il primo giudizio
Tesi bocciata dal primo giudice: il contratto, rileva, era stato superato da quello successivo. Ed in assenza di una clausola che regoli il rinnovo, non si potrebbe sostenere che in mancanza di disdetta si rinnovi tacitamente per la stessa durata. Piuttosto, si dovrà ritenere che prosegua a tempo indeterminato con possibilità, per ciascuna parte, di recedervi previo preavviso, la cui durata andrà stabilita nel rispetto del principio di buona fede. Nella vicenda, quindi, il recesso era legittimo.

La decisione di secondo grado
La soluzione adottata dal Tribunale, però, non convince la Srl che ricorre in appello: il rapporto, a fine scadenza concordata, non poteva ritenersi proseguito a tempo indeterminato tanto da legittimare il recesso. Per il resto, ripropone le richieste già avanzate in primo grado. Appello respinto.

A chiudere il cerchio, è il nodo della durata della “rinnovazione-prosecuzione” del rapporto. Il contratto prevedeva il patto di rinnovazione per un anno e la prosecuzione era successiva al periodo di rinnovo stabilito dalle parti. Vero è che dalle norme sulla locazione non può trarsi il principio generale che comporti sempre la prosecuzione tacita e la rinnovazione tacita alle stesse condizioni del precedente contratto, anche relativamente alla durata. La locazione è, infatti, un negozio particolare mai a tempo indeterminato.

Basti pensare che, se privo di durata, è il legislatore a fissarla in via suppletiva per non“cadere” nella nullità. Invece, conclude la Corte, è previsto che la nuova locazione si rinnovi alle stesse condizioni, salvo la durata da parametrarsi a quelle a tempo indeterminato. E ci sono norme relative ad altri rapporti, maggiormente simili alla concessione di vendita rispetto alla locazione (che riguarda la detenzione di beni specificamente individuati) che vanno nel senso affermato dal Tribunale.

Ecco che i giudici napoletani, sia per il tipo di rapporto in discussione – di concessione di vendita di prodotti, riguardante rapporti prettamente commerciali inconciliabili con un vincolo delle parti che vada oltre l'intenzione – e sia per assenza di un patto che prevedesse espressamente la rinnovazione tacita del contratto, anche in relazione alla durata del rapporto rinnovato, ha concluso per la trasformazione in contratto a tempo indeterminato con connessa facoltà di esercitare il recesso. Si spiega così la scelta della Corte di appello di rigettare l'impugnazione e confermare quanto stabilito dal Tribunale.

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