Gestione Affitti

Il condominio rimane sostituto d’imposta

L’Agenzia ha confermato anche che Il modello CU relativo a redditi esenti o non dichiarabili può essere trasmesso in via telematica entro il 31 ottobre 2020

di Andrea Cartosio

La circolare 8/E dell'Agenzia delle Entrate , pubblicata il 3 aprile 2020, ha chiarito alcuni aspetti in materia di condominio e relativamente ai termini riguardanti alla registrazione degli atti privati in termine fisso, degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, sia in modalità cartacea, sia telematica.

Condominio
L'articolo 62 del DL 18/2020 ha introdotto la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per determinate categorie di contribuenti.
In ambito condominiale gli operatori di settore si sono interrogati sulla possibilità di sospendere i versamenti relativi alle ritenute d'acconto (versamenti di imposta entro il 16 del mese successivo al pagamento della fattura).

La risposta al quesito, come riportato nella circolare, è ravvisabile al comma 1 dell'articolo 62. Nel testo di legge viene specificato che gli adempimenti sospesi riguardano gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

Pertanto, è sostenibile che il condominio continua a mantenere il ruolo di sostituto d'imposta come previsto dalla L. n. 449 del 27.12.1997 modificatrice degli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 600 del 29.09.1973.

Tuttavia, è bene osservare che il comma 7 dell'articolo 62 ha previsto un'ulteriore sospensione per alcuni contribuenti, nello specifico con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto, i quali potevano optare per la non applicazione della ritenuta d'acconto ai sensi degli artt. 25 e 25-bis D.P.R. n. 600 del 29.09.1973 a condizione che nel mese precedente non avessero sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Tale possibilità risultava operabile dal professionista o impresa solo per i ricavi o i compensi percepiti nel periodo dal 18.03.2020 al 31.03.2020.

La Cu per il portinaio
Altro dubbio sciolto dalle Entrate riguarda il termine di invio telematico e consegna del modello di Certificazione Unica per i contribuenti non interessati alla dichiarazione dei redditi precompilata.

L'Agenzia ha confermato quanto scritto qualche giorno fa (si veda pubblicazione del 31.03.2020 Il Sole24Ore). Il modello CU relativo a redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può essere trasmesso in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2020, assimilando di fatto la scadenza a quella del modello 770/2020. Il termine originario di consegna del documento era fissato entro il 31 marzo 2020.

La «zona rossa»
Restano salve, tuttavia, le disposizioni riguardanti tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto individuati dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2020, che stabilisce la sospensione di tutti gli adempimenti con scadenza tra l'8 marzo ed il 31 marzo 2020, che devono essere effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e, pertanto, entro il 30 aprile 2020.

Registrazione atti
In materia di registrazione di atti privati in termine fisso, nonché per la registrazione degli atti redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, quanto previsto dall'articolo 62 DL 18/2020 ha fatto sorgere alcuni dubbi circa l'ammissione delle predette pratiche ai termini di sospensione previsti dal dettato normativo.

L'Agenzia, con risposta al quesito ha sciolto ogni dubbio in materia. Il fine principale della previsione legislativa è la limitazione della circolazione delle persone sul territorio nazionale durante il periodo emergenziale, pertanto a tal proposito quanto previsto dall'articolo 62 assume portata generale.

Sulla base di questa valutazione è chiaro che tra gli adempimenti tributari sospesi possa rientrare anche l'assolvimento dell'obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall'articolo 5 D.P.R 26 aprile 1986, n. 131 TUR.

È stato precisato inoltre che ai sensi dell'articolo 10 del Testo Unico dell'imposta di registro (TUR) sono obbligati a richiedere la registrazione:
• le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all'articolo 4 del TUR;
• i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o i delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati.
La sospensione riguarda sia atti in forma cartacea che relativi a modalità telematiche.

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