Gestione Affitti

Lavori straordinari: non si può impugnare la delibera sulla base del solo svantaggio

Occorre che la cosa comune dal contenuto abbia un danno comprovato

di Giovanni Iaria

Con l'ordinanza n. 5061/2020, pubblicata il 25 febbraio, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull'annullabilità o meno in sede giudiziaria delle delibere condominiali per ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del condominio, affermando che l'annullabilità è configurabile solo nel caso di decisione che, sulla base di accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, provochi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'articolo 1109 n. 1 del codice civile.

La fattispecie in esame e le prime pronunce
La vicenda esaminata riguarda l'impugnazione da parte di alcuni condòmini di tre delibere assunte dall'assemblea condominiale relative all'approvazione del consuntivo dei lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio. Il Tribunale accoglieva parzialmente l'impugnazione annullando la prima e la terza delibera, mentre la Corte di Appello , a cui era ricorso il Condominio, respingeva integralmente l'impugnazione delle delibere, osservando che l'assemblea condominiale aveva approvato l'esecuzione dei lavori ad un determinato costo, seppur superiore alle originarie previsioni e, pertanto, in sede giudiziale non era possibile sindacare questa scelta dal punto di vista della convenienza economica né poteva configurarsi un eccesso di potere della maggioranza nel quantificare il corrispettivo dei lavori eseguiti da un terzo.

La sentenza della Cassazione
La Cassazione chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da uno solo dei condòmini, originari impugnanti, il quale sollevava l'eccesso di potere dell'assemblea per aver approvato il pagamento di un corrispettivo per opere mai eseguite dall'appaltatore, o comunque sovrastimate, lo ha rigettato ritenendo la decisione impugnata corretta in quanto conforme all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale «sulle delibere delle assemblee di condominio degli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità ........ Esulano, quindi, dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure riguardanti la vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose ed ai servizi comuni» ( Cassazione 17/08/2017, n. 20135 ; Cassazione 20/06/2012, n. 10199; Cassazione 20/04/2001, n. 5889; Cassazione 26/04/1994, n. 3938; Cassazione 09/07/1971, n. 2217).

I condomini, hanno concluso i giudici di legittimità, non possono impugnare le delibere di approvazione dei lavori straordinari e di ripartizione delle spese, censurando, ad esempio, l'opportunità della scelta dell'appaltatore operata dall'assemblea, o l'accettazione di un preventivo di spesa meno vantaggioso di quello contenuto in altra offerta, né possono impugnare la decisione assembleare sostenendo l'inutilità o l'irrazionalità dei lavori approvati.

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