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Quanto dura la «transitorietà» di un affitto?

Se persiste la clausola di transitorietà da parte del conduttore è possibile rinnovare il contratto a uso transitorio? Oppure è possibile stipulare un nuovo contratto sempre a uso transitorio con lo stesso conduttore?

di Raffaele Cusmai

La domanda

Se persiste la clausola di transitorietà da parte del conduttore è possibile rinnovare il contratto a uso transitorio? Oppure è possibile stipulare un nuovo contratto sempre a uso transitorio con lo stesso conduttore?

A cura di Smart24 Condominio

Il contratto di locazione ad uso transitorio è un tipo di contratto di locazione abitativa utilizzato per esigenze temporanee non turistiche. Il locatore concede per un limitato periodo di tempo e per un'esigenza transitoria bene individuata il godimento di un immobile destinato ad abitazione ad un altro soggetto dietro pagamento di un corrispettivo. La legge determina il periodo minimo e massimo di durata del contratto (i.e. da uno a diciotto mesi) e il corrispettivo della locazione ad uso transitorio può essere liberamente determinato dalle parti tranne che in alcune zone in cui l'importo del canone determinato secondo accordi territoriali e precisamente alcune città italiane e relativa area metropolitana.
Nella vigenza della L. n. 431 del 1998, la possibilità per le parti di stipulare un valido ed efficace contratto locatizio ad uso transitorio è subordinata all'adozione delle modalità e alla sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 5 della legge citata e dal D.M. 30 dicembre 2002, che costituisce normativa secondaria di attuazione, con la conseguenza che, a tal fine, è necessario che l'esigenza transitoria, del conduttore o del locatore, sia specificamente individuata nel contratto, al quale deve essere allegata documentazione idonea a comprovare la stessa, e che i contraenti, prima della scadenza del termine contrattuale, ne confermino, con lettera raccomandata, la persistenza. In tal caso il contratto è da intendersi automaticamente rinnovato.
Qualora difettino totalmente le condizioni formali e sostanziali richieste dalla legge, ovvero in assenza della comunicazione di cui sopra, il conduttore non rilasci l'immobile, la fattispecie negoziale deve essere automaticamente ricondotta (ex art. 1339 c.c.) alla tipologia legale, con conseguente riconoscimento della durata quadriennale del rapporto (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 20/02/2014, n. 4075).

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