Gestione Affitti

Affitto, la garanzia per il rilascio anticipato va verificata caso per caso

Il caso si riferiva all’emissione di una cambiale da parte del locatario a garanzia del rilascio anticipato di un immobile

di Va. S.

Le cambiali sono al centro della vicenda esaminata dalla Cassazione nell'ordinanza 4239 del 2020. Il locatario di un immobile conveniva con la propria locatrice, sotto forma di scrittura privata, che, a fronte del rilascio anticipato dell'immobile, si dichiarava disposto a versarle la somma di L. 5.500.000, rilasciandole, a garanzia dell'obbligo assunto, una cambiale di pari importo, da restituire al saldo.

Il figlio della locatrice agiva in giudizio per reato di falso giuramento nei confronti del locatario in quanto quest'ultimo, dinanzi al giudice, aveva giurato di aver rilasciato un solo pagherò cambiario anziché due come sostenuto dall'erede cui la madre aveva girato il vaglia.

La pronuncia di appello
Il giudice penale di appello, al contrario della sentenza di primo grado, assolveva il locatario per l'insussistenza del fatto e per contraddittorietà della prova. In conseguenza di ciò, quest'ultimo lamentava di avere subito gravi danni morali e di immagine, chiedendo ed ottenendo dal tribunale la condanna della locatrice e del figlio al risarcimento del danno quantificato in euro 22.065,83.

I soccombenti impugnavano la sentenza dinanzi alla Corte d'Appello, ritenendo erronea la condanna al risarcimento, lamentando che il danno all'immagine richiesto non fosse stato provato, perché non era stato dimostrato che fosse stata data pubblicità al procedimento giudiziario e censuravano come troppo elevata la somma liquidata a titolo di danno morale.

La Corte d'Appello riformava parzialmente la sentenza di primo grado, rideterminando il risarcimento in euro 2.000,00 oltre alla rivalutazione ed agli interessi.

La pronuncia della Suprema Corte
Nel ricorso in Cassazione, i ricorrenti sostenevano che la cambiale azionata non fosse quella rilasciata a garanzia del pagamento della somma di L. 5.500.000 per anticipato rilascio dell'immobile locato, ma un'altra con scadenza 11 febbraio 1990, dimostrando il tutto col fatto che la cambiale in oggetto non poteva essere stata emessa prima del 25 settembre 1989, perché le disposizioni all'epoca vigenti imponevano la cancellazione dei timbri prima della sottoscrizione della cambiale.

I timbri risultavano annullati in data 25 settembre 1989, perciò la cambiale non poteva essere stata rilasciata prima di quella data. Inoltre, il locatario non aveva mai saputo fornire una giustificazione dell'esistenza di un'altra cambiale.

Per gli ermellini, il motivo è stato giudicato inammissibile, in quanto le lamentele dei ricorrenti rientravano nelle argomentazioni difensive il cui omesso esame da parte del giudice non integra gli estremi del vizio di cui all'articolo 360, comma 1, n. 5, Codice procedura civile.

La nozione di fatto omesso si riferisce a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico e non ricomprende questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate.

L'art. 360 Codice procedura civile, comma 1, n. 5, come riformulato dal Dl n. 83 del 2012 e dalla legge n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per Cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive o di censure proposte. Non avendo il resistente svolto alcuna attività difensiva, la Corte non ha liquidato alcunché per le spese.

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