Rischia la condanna la vittima dei rumori che si trasforma in molestatore
Quando la molestia messa in atto dal molestato supera quella del molestatore
Rischia la condanna per molestie e disturbo alle persone la “vittima” dei rumori fastidiosi che si trasforma in persecutore dei vicini che fanno baccano.
La Cassazione (sentenza 4673/2020) conferma la responsabilità del reato previsto dall'articolo 660 del Codice penale a carico di un condomino che, mosso dall'intenzione di contrastare i vicini che lo disturbavano con pompe di calore, condizionatori e cani , aveva messo in atto una serie comportamenti, aggressivi e molesti nei loro confronti.
Le azioni di rivalsa che erano durate una decina di anni - con diverse sortite in tribunale terminate con assoluzione - andavano dalle “passeggiate” davanti alla porta di casa dei condomini rumorosi, alle lettere e telefonate, anonime e non.
Inutilmente la difesa del ricorrente aveva cercato di minimizzare. Il girovagare del suo assistito davanti alle abitazioni delle parti offese non poteva di per sé costituire una molestia, rilevante a livello penale.
Ma per la Suprema corte il reato c'è, ed è stato commesso per un “biasimevole motivo”. Rientrano infatti nel raggio d'azione del codice penale che punisce la molestia e il disturbo alle persone, gli innumerevoli tentativi di comunicare a voce o con scritti con i vicini rumorosi, gli appostamenti davanti alla loro casa e le costanti intrusioni nella loro vita privata.
Il tutto però è risultato prescritto perché l'ultima condotta incriminata era del 2013.