Gestione Affitti

Rischia la condanna la vittima dei rumori che si trasforma in molestatore

Quando la molestia messa in atto dal molestato supera quella del molestatore

di Patrizia Maciocchi

Rischia la condanna per molestie e disturbo alle persone la “vittima” dei rumori fastidiosi che si trasforma in persecutore dei vicini che fanno baccano.

La Cassazione (sentenza 4673/2020) conferma la responsabilità del reato previsto dall'articolo 660 del Codice penale a carico di un condomino che, mosso dall'intenzione di contrastare i vicini che lo disturbavano con pompe di calore, condizionatori e cani , aveva messo in atto una serie comportamenti, aggressivi e molesti nei loro confronti.

Le azioni di rivalsa che erano durate una decina di anni - con diverse sortite in tribunale terminate con assoluzione - andavano dalle “passeggiate” davanti alla porta di casa dei condomini rumorosi, alle lettere e telefonate, anonime e non.

Inutilmente la difesa del ricorrente aveva cercato di minimizzare. Il girovagare del suo assistito davanti alle abitazioni delle parti offese non poteva di per sé costituire una molestia, rilevante a livello penale.

Ma per la Suprema corte il reato c'è, ed è stato commesso per un “biasimevole motivo”. Rientrano infatti nel raggio d'azione del codice penale che punisce la molestia e il disturbo alle persone, gli innumerevoli tentativi di comunicare a voce o con scritti con i vicini rumorosi, gli appostamenti davanti alla loro casa e le costanti intrusioni nella loro vita privata.

Il tutto però è risultato prescritto perché l'ultima condotta incriminata era del 2013.

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