Gestione Affitti

Contratti concordati con prelievo al 10% a regime

di Lu.Lo.

La cedolare secca guadagna punti nell’abitativo: in particolare, è stata confermata a regime l’aliquota del 10% applicabile ai contratti a canone concordato nei Comuni ad alta densità abitativa. L’articolo 1, comma 6 della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019), ha infatti modificato l’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 23/2011, che prevedeva l’aliquota a regime del 15 per cento.

Per effetto dell’articolo 9 del Dl 47/2014 per gli anni dal 2014 al 2019 era previsto che l’aliquota della cedolare sui contratti a canone concordato fosse ridotta dal 15 al 10 per cento.

La legge di bilancio, dunque, prevede che l’aliquota a regime si fermi al 10 per cento. Ne consegue che anche per i contratti stipulati dal 2020 in avanti sarà questa la misura di riferimento.

In base all’articolo 9, comma 2 bis del Dl 47/2014, inoltre, la medesima aliquota ridotta del 10% trovava applicazione per i contratti stipulati nei Comuni per i quali era stato dichiarato lo stato di emergenza nei cinque anni precedenti. Questa disposizione è correlata alla disciplina transitoria dettata nell’articolo 9, limitatamente agli anni dal 2014 al 2019.

I limiti ai Comuni «calamitati»
L’articolo 9 non è stato tuttavia modificato dalla legge di Bilancio, che è invece intervenuta sul testo della normativa di base della cedolare, che correla l’aliquota del 10% ai soli contratti stipulati nei Comuni ad alta densità abitativa. Ne consegue che, dal 2020, non potranno più fruire dell’aliquota ridotta i contratti sottoscritti nei Comuni “calamitati”, se non rientranti nell’elenco di quelli ad alta densità abitativa.

Il visto delle associazioni
Occorre, inoltre, ricordare che il decreto Infrastrutture ed Economia del 16 gennaio 2017 ha modificato le regole quadro cui devono attenersi le associazioni di categoria (proprietari e inquilini) nello stipulare gli accordi territoriali di riferimento.

In base a questo decreto, è tra l’altro prescritto che se il contratto non è stipulato alla presenza di un rappresentante di una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale, lo stesso deve essere munito di un’attestazione, rilasciata da una di queste associazioni. Questa attestazione ha la funzione di garantire la conformità del contratto alle clausole territoriali, anche ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali.

Come affermato dalla risoluzione n. 31 del 2018 dell’agenzia delle Entrate, ne deriva che la validazione è necessaria per applicare l’aliquota del 10% di cedolare. Non occorre invece alcuna attestazione nell’ipotesi in cui non siano state recepite a livello locale le nuove clausole del Dm del 2017.

La riduzione Imu
Va ricordato, infine, che per gli immobili locati a canone concordato spetta anche la riduzione del 25% dell’Imu.

Contrariamente a quanto visto per la cedolare, non è richiesto che il contratto sia stato stipulato in un Comune ad alta densità abitativa. Ne consegue che la riduzione compete alla sola condizione che la locazione rispetti le regole definite a livello territoriale e, se del caso, sia munita dell’attestazione di conformità.

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