Gestione Affitti

Senza prove niente risarcimento dall’occupante abusivo per il mancato affitto

di Valeria Sibilio

Pur accertando un danno da occupazione di immobile, questo non può essere riconosciuto su un mancato guadagno se la parte danneggiata non allega, in sede di ricorso, quali utilizzazioni ha perduto a causa dell'occupazione del bene.

Lo ha chiarito la Cassazione nell'ordinanza 30334 del 2019 , originata dalla delimitazione di spazi, da parte di due condòmini, destinati a parcheggio in corrispondenza dei locali di due altri condòmini. Per questi ultimi, tale delimitazione delle careggiate era illegittima e fonte di danno per le loro proprietà, in quanto ne impediva o ne ostacolava l'uso.

Il Tribunale cancella le strisce
Citato i due condòmini, i due attori ottenevano, in primo grado, l'eliminazione dei parcheggi ed il risarcimento del danno dovuto all'incidenza sul mancato o sul ridotto utilizzo dei loro locali, che, anche a seguito di una perizia, il giudice di primo grado aveva ritenuto derivare proprio dalla adibizione a parcheggio della stradina antistante tali locali.

Il danno era stato liquidato prendendo a base le mensilità di locazione o di sfruttamento del bene. La Corte d’appello riformava la decisione, ritenendo inammissibile l'impugnazione di uno dei condominila cui condanna era passata in giudicato. Modificava, invece, la somma posta a carico del secondo condominio applicandovi il criterio equitativo.

A seguito di questa decisione, quest'ultimo proponeva ricorso in Cassazione sulla base di tre motivi ai quali ricorrevano, con controricorso, i condòmini.

Senza prova niente liquidazione del danno
Nel primo motivo, il ricorrente riteneva che la Corte di merito, liquidando il danno equitativamente, aveva violato la regola sottesa al risarcimento in via equitativa che pretende pur sempre la prova del danno , salva la difficoltà di stimarlo. Appurata la mancanza di tale prova, non si sarebbe dovuto procedere ad una equitativa liquidazione, che presuppone la prova del pregiudizio, e lascia incerta la stima.

Un motivo giudicato, dalla Suprema Corte, infondato in quanto la Corte d'appello, accertata la mancata allegazione della prova di uno sfruttamento commerciale, ne ha dedotto correttamente l'illegittima quantificazione del risarcimento in termini di perdita di un guadagno, ritenendo sussistere una ridotta disponibilità del bene causata dalla presenza dei parcheggi.

La solidarietà
Nel secondo motivo, per il ricorrente, la condanna in primo grado del primo condomino, passata in giudicato per inammissibilità dell'appello, avrebbe dovuto rendere definitiva la solidarietà di quest'ultimo con il condominio ricorrente, solidarietà che invece non è stata confermata in secondo grado. Motivo anch'esso inammissibile, in quanto, in primo grado, i due condòmini erano stati condannati al risarcimento dei danni in solido.

L'impugnazione del primo era stata dichiarata inammissibile mentre quella per quella del secondo era stata solo ridotta la misura del risarcimento. La solidarietà, affermata in primo grado, non era stata oggetto di giudizio nel secondo, né risultava una riforma fatta dal giudice di appello, che aveva soltanto ridotto l'ammontare del dovuto a carico del condominio appellante.

Nel terzo ed ultimo motivo, secondo il condominio ricorrente, la decisione di secondo grado, nel ritenere inammissibile l'appello dell'altro condominio, avrebbe dovuto condannare anche quest'ultimo alle spese, avendo, comunque, errato nell'attribuire al ricorrente i tre quarti della somma.

Motivo infondato, in quanto il giudice di primo grado aveva condannato entrambi i condomini in solido, anche alle spese legali. La decisione della Corte di appello aveva riguardato solo la ripartizione interna di queste spese tra i due condomini soccombenti, attribuendo per tre quarti l'obbligazione al condominio ricorrente e per l'altro quarto al diverso condominio, senza alcuna maggiorazione della somma complessiva delle spese legali a vantaggio dei condòmini, rimasta immutata.

La Cassazione ha, perciò, rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 1.800,00 oltre euro 200,00 per spese generali.

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