Gestione Affitti

Affittare a clandestini è reato solo se c’è «ingiusto profitto»

di Anna Nicola

L'art. 12 comma 5 bis del D. L.vo 25/07/1998 n. 286, Testi Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, dice che «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina».

Il reato
Vi è quindi la pena della reclusione da sei mesi a tre anni a cui si aggiunge la sanzione accessoria della confisca dell'immobile, se del caso anche ove sia domandato il patteggiamento.
Elemento determinante per configurare il reato è la volontà del proprietario di trarre dal rapporto locatizio un profitto ingiusto, traendo vantaggio dalla situazione illegale in cui lo straniero si trova, cioè per la sua clandestinità (Cass. 18 giugno 2013, n. 26457).
Si deve quindi trattare di dolo specifico che si realizza se il locatore abbia proprio intenzione di trarre un ingiusto profitto dalla locazione all'extracomunitario.
Caratteristiche per determinare di essere in presenza di questa situazione mentale sono, ad esempio l'aver statuito condizioni particolarmente gravose, come un canone estremamente elevato rispetto alle condizioni del mercato, ovvero altre circostanze contrattuali che dimostrino la posizione di preponderanza dell'italiano (Cass. 13 maggio 2013 n. 20475).

La comunicazione
In ogni caso, il proprietario deve sempre dare comunicazione dell'avvenuta stipulazione del contratto di locazione entro 48 ore alle autorità di P.S. (art. 7 del T.U. sull'immigrazione)
«Ai fini della configurabilità del reato di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini, previsto dall'art. 12, comma 5, d.lg.25 luglio 1998 n. 286, non è sufficiente che l'agente abbia favorito la permanenza del clandestino mettendo a sua disposizione un'unità abitativa in locazione, ma è necessario che ricorra il dolo specifico, costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto dallo stato di illegalità del cittadino straniero, che si realizza quando l'agente, approfittando di tale stato, imponga condizioni particolarmente onerose ed esorbitanti dal rapporto sinallagmatico» (Cass. 29 novembre 2016 n. 50665).

La sublocazione
Nel caso di sublocazione osserva la Suprema Corte che «o tale modalità di utilizzazione era frutto di autonoma iniziativa del sublocatario non addebitabile all'imputato o il sublocatario era un mero schermo posto dallo stesso imputato al fine di dissimulare il rapporto con gli utilizzatori» concludendo che in linea generale non costituisce reato dare in locazione o sublocazione un appartamento a un immigrato clandestino se mancano gli estremi dello sfruttamento della condizione di irregolarità. (Cass. 29 novembre 2016 n. 50665)

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