Gestione Affitti

L’affitto breve di stanze della propria casa non è attività d’impresa

di Fabio Diaferia (presidente Pro.Loca.Tur)

Il proprietario di un'abitazione nel Comune di Milano ha dato in locazione breve per finalità turistiche un intero piano della propria abitazione principale. Il Comune di Milano, ritenendo che la locazione breve fosse da assimilare all'esercizio di un'attività ricettiva, ha notificato al proprietario un sollecito di pagamento per la TARI nel quale la porzione di appartamento data in locazione è stata qualificata come “utenza non domestica” (categoria “albergo senza ristorante). Il proprietario ha presentato ricorso ma la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza 4670/2019 lo aveva respinto ritendendo che il proprietario dovesse essere considerato un imprenditore per il solo fatto di aver pubblicato annunci sui portali Airbnb e Homeaway.
Il proprietario ha fatto appello e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza 4451, depositata il 12 novembre 2019, lo ha accolto riformando integralmente la sentenza di primo grado e annullando il sollecito di pagamento della TARI.
La Commissione Tributaria Regionale ha osservato che: “Il regolamento TARI del Comune di Milano prevede che le tariffe non domestiche possano essere applicate solo alle attività di tipo imprenditoriale e/o professionale”. Nel caso di specie la Commissione Tributaria ha ritenuto che non possa considerarsi attività imprenditoriale e/o professionale quella di un proprietario che dà in locazione una porzione della propria abitazione principale per periodi di tempo molto brevi, con un numero limitato di contratti nel corso dell'anno (nel caso di specie, sedici contratti) e per un tempo complessivo inferiore ad un terzo nel corso dell'anno. A nulla rilevando che il proprietario abbia prestato, servizi aggiuntivi che sono indispensabili al soddisfacimento delle minime esigenze abitative (fornitura della biancheria, utenze, connessione internet, riscaldamento e aria condizionata), ma nessun servizio all'inquilino e, in particolare nessun servizio di pulizia dell'alloggio o cambio della biancheria nel periodo di vigenza dei contratti.
Secondo i giudici, stante il carattere di saltuarietà delle locazioni e l'intrinseco collegamento funzionale dei servizi erogati rispetto alle minime esigenze abitative anche nel breve periodo, nella fattispecie considerata difettava certamente il requisito della organizzazione. Sempre secondo la Commissione Tributaria a nulla rileva il fatto che il proprietario si sia avvalso delle piattaforme telematiche Airbnb e Homeaway per sfruttare un meccanismo di prenotazione on-line. Le inserzioni su quelle piattaforme devono essere infatti considerate come semplici inserzioni di privati che non sono equiparabili alla predisposizione di un proprio sito pubblicitario o di prenotazione.
Per la Commissione Tributaria, il proprietario che conceda in locazione il proprio bene esercita il diritto di godimento del bene, tipico del diritto assoluto di proprietà, con conseguente produzione di reddito fondiario e non di reddito di impresa.

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