Gestione Affitti

L’entrata nel regime evita l’anticipo

di LucaDeStefani

Considerando che anche per calcolare gli acconti della cedolare secca il contribuente può scegliere di applicare il metodo storico o quello previsionale, passando da un regime all’altro da un anno solare all’altro (scelta facilmente applicabile, ad esempio, per gli affitti brevi), è possibile evitare di pagare gli acconti sia per il regime di arrivo (usando il metodo storico), sia per quello di uscita (usando il metodo previsionale).

Uscita dal regime cedolare

Se durante l’anno si è verificata l’uscita dal regime della cedolare secca, sui redditi di questi immobili, maturati a decorrere dall’uscita, non c’è più la tassazione con la cedolare secca. Pertanto, si può utilizzare il metodo previsionale per calcolare l’acconto per questa imposta, riducendolo (o azzerandolo se non c’è reddito con cedolare nell’anno, ad esempio, in caso di uscita dal regime alla fine dello scorso anno). Inoltre, non si è tenuti a versare alcun acconto Irpef per i redditi fondiari relativi a questi fabbricati, anche se questi saranno assoggettati a Irpef a consuntivo.

Quindi, per chi prevede di non locare per tutto il 2019 le abitazioni, che lo scorso anno erano locate con la cedolare secca, è possibile azzerare l’importo degli acconti 2019 applicando il metodo previsionale (ad esempio, barrando la colonna 5 del rigo F6 del 730/2019).

Se il contribuente, ad esempio sostituito d’imposta, prima di inviare il modello 730/2019, prevedeva di dover versare, a consuntivo per quest’anno, un importo inferiore al 95% della cedolare dovuta per lo scorso anno, a seguito della risoluzione del contratto prima di fine anno, non seguita da una nuova locazione in regime di cedolare secca, poteva indicare nella colonna 6 del rigo F6 l’importo ricalcolato, al ribasso, dell’acconto, che chiedeva al sostituto d’imposta di trattenere nel cedolino di conguaglio da 730.

Se, invece, il contribuente era venuto a conoscenza della risoluzione del contratto con cedolare secca dopo la presentazione del modello 730-2019 e prevedeva di non rilocare l’abitazione in regime di cedolare secca, poteva ridurre solo il secondo acconto di novembre, comunicando per iscritto al sostituto, entro il 30 settembre 2019, di non voler pagare il secondo acconto o di volerlo versare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel modello 730-3.

Entrata nel regime cedolare

Viceversa, le persone fisiche che durante l’anno hanno optato per l’assoggettamento dei canoni di locazione degli immobili abitativi alla cedolare secca non devono versare l’acconto di questa imposta piatta su questi canoni, perché si tratta del primo anno di opzione. Risulta impossibile, infatti, calcolare l’acconto con il metodo storico (95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente), in quanto manca l’imposta dovuta per l’anno precedente. Inoltre, l’acconto Irpef relativo all’anno dell’opzione per la cedolare secca, calcolato con il metodo storico, può essere ridotto applicando il criterio previsionale, cioè considerando che il reddito fondiario relativo ai fabbricati con la cedolare secca, non verrà tassato ad Irpef a consuntivo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©