Gestione Affitti

L’inquilino è responsabile delle morti da opere abusive da lui realizzate

di Saverio Fossati

Forse non sono in molti a ricordarsi di un terribile fatto di cronaca avvenuto a Prato nel 2013: nel lembo di Cina toscana sette operai-schiavi morirono nell’incendio di un capannone dove lavoravano e dove era stato allestito abusivamente il loro dormitorio. Proprio perché dormivano lì non poterono sfuggire alle fiamme: il dormitorio era troppo lontano dall’uscita.

Per il fatto, addebitabile a una serie di circostanze ma anche alle opere abusive in cartongesso che avevano creato una zona dormitorio, erano stati chiamati in causa anche i proprietari del capannone, due italiani che lo avevano affittato a un imprenditore cinese.

La Cassazione (sentenza 40259, depositata ieri) ha ora ricostruito i terribili fatti , per arrivare alla conclusione che i due locatori sono completamente estranei ai fatti.

In sostanza, la Corte d’appello di Firenze aveva riformato la sentenza del Tribunale riconoscendo che i due locatori erano responsabili per negligenza e imperizia in relazione al reato di omicidio colposo. La Corte d’appello sosteneva che i locatori avevano assunto una posizione di garanzia rispetto non solo al pacifico godimento dell’immobile ma anche ai requisiti di sicurezza dello stesso. L’autore delle opere abusive, però, nella ricostruzione della Cassazione (ma anhe della Corte d’appello), era lo stesso inquilino che occupava l’immobile dal 2008 e che nel 2012, pur avendo risolto il contratto precedente, ne aveva stipulato uno nuovo a nome di una diversa società a lui riconducibile.

Per la Corte d’appello il nuovo contratto del 2012 avrebbe dovuto presupporre una consegna dell’immobile in perfetto stato di sicurezza al nuovo inquilino, quindi tutte le opere abusive avrebbero dovuto essere rimosse, trattandosi di un capannone a uso industriale e non a uso promiscuo produttivo-abitativo.

Ma la Cassazione ha individuato una sostanziale continuità di fatto nel rapporto locativo: anche se la società aveva cambiato nome, di fatto l’inquilino, un imprenditore cinese, era sempre lo stesso.

Quindi non si era trattato di un nuovo rapporto ma della prosecuzione di quello precedente e non era possibile ascrivere una posizione di garanzia ai due locatori per le opere realizzata nel corso della locazione da chi era sempre rimasto nell’immobile.

In conclusione, afferma la Cassazione, grava sul conduttore e non sul locato e ottenere i permessi per eventuali opere edilizie nell’immobile da lui realizzate, e le attività svolte dal conduttore (la costruzione del soppalco-dormitorio abusivo) non possono essere ricondotte a responsabilità del locatore. Dato che la restituzione e consegna del bene sono state solo fittizie e il nuovo contratto era identico al precedente salvo il canone, nessuna posizione di garanzie sugli abusi può essere ricondotta al locatore, neppure, sottolinea la Cassazione, se ne fosse stato a conoscenza. Quindi la sentenza è stata cassata senza rinvio perché il fatto ascritto ai locatori (omicidio colposo) non sussiste.

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