Gestione Affitti

Non c’è reato se il locatore non paga le spese condominiali versate dall’inquilino

di Luana Tagliolini

Non è punibile per il delitto di appropriazione indebita il locatore che trattenga le somme versate dal conduttore per gli oneri condominiali e non li paghi.
Le somme pagate per le spese condominiali, una volta consegnate al locatore non possono ritenersi ancora di proprietà dei conduttori.
Il Tribunale di Macerata, decidendo in sede di appello avverso l'ordinanza pronunciata dal Gip del Tribunale di rigetto della richiesta di sequestro preventivo formulata dal Pm avente ad oggetto la somma pari all'importo dei crediti del condominio nei confronti dell'indagato (locatore di un immobile), accoglieva l'impugnazione e disponeva il sequestro preventivo della somma corrispondente all'ammontare degli importi di denaro consegnati all'indagato dai conduttori d'immobili concessi in locazione a titolo di pagamento delle spese condominiali, somme ritenute oggetto di appropriazione indebita da parte del proprietario degli immobili che non aveva provveduto al pagamento degli oneri condominiali.
L’indagato ha proposto ricorso per Cassazione, sostendo che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto sussistente fondato il delitto di appropriazione indebita sul fatto (riscontrato) della fatto che le somme ricevute dal locatore lsarebbero state vincolate al pagamento degli oneri condominiali in virtù di un vincolo contrattuale che lega le parti.
Per la Corte di Cassazione (Sez. Pen. Sent. n. 8922/2019) le premesse da cui muove il Tribunale sono errate.
Per quanto riguarda le obbligazioni inerenti al pagamento delle spese sostenute nell'interesse del condomino, unici debitori sono i singoli condomini, pur se gli immobili facenti parte del condominio sono stati locati a terzi.
E' pacifico, quindi, sostenere l'autonomia delle obbligazioni contrattuali tra le parti del contratto di locazione rispetto alle obbligazioni che il singolo condomino deve adempiere nei confronti del condominio.
L'autonomia dei rapporti descritti rende palese l'impossibilità logica di ritenere che le somme oggetto delle obbligazioni contrattuali, pur se riferite alle spese condominiali, una volta consegnate al locatore possano ancora ritenersi di proprietà dei conduttori, non risultando in alcun modo che i conduttori possano essere considerati debitori in via diretta del condominio.
Trattasi di somme prive di alcun vincolo di destinazione che costituiscono esclusivamente l'oggetto di una delle obbligazioni assunte dal conduttore nei confronti del locatore.
Difettando, dunque, il fumus dell'ipotizzato delitto di appropriazione indebita, la Corte accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato senza rinvio, e dispone la restituzione, in favore del ricorrente, delle somme sequestrate.

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