Gestione Affitti

Alberghi, b&b e affitti brevi: arriva il «grande fratello» del turismo

di Fabio Diaferia

Albergatori, gestori di strutture ricettive e alcuni semplici locatori di “affitti brevi” saranno presto inseriti in una mega banca dati della ricettività. Ma i loro dati serviranno anzitutto all’agenzia delle Entrate.

Con il secondo e il terzo comma del nuovo articolo 13 quater del Dl 34/2019 è infatti stato previsto che il ministero dell’Interno debba fornire all’agenzia delle Entrate i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all’articolo 109, comma 3, del Tulps. Si tratta dei dati individuati dal Dm dell’Interno del 7 gennaio 2013 che ciascun gestore di una struttura ricettiva e ciascun locatore o sublocatore di immobili concessi in godimento con contratti di durata inferiore a trenta giorni devono inviare alla questura competente per territorio mediante il portale denominato “AlloggiatiWeb”.

Dati a uso fiscale

L’Agenzia delle Entrate renderà poi disponibili detti dati, anche a fini di monitoraggio, ai Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno. I dati stessi, inoltre, verranno utilizzati dall’Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell’articolo 4, commi 4 e 5, del Dl 50/2017, ai fini dell’analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.

La norma, per essere concretamente attuata richiede però che criteri, termini e modalità (quasi sicuramente telematica) della trasmissione dei dati vengano stabiliti con un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge 58/2019 di conversione del Dl 34/2019 (cioè entro il 30 settembre 2019), sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che deve pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.

La banca dati

Con il quarto e quinto comma del nuovo articolo 13 quater del Dl 34/2019 è stata infine prevista l’istituzione presso il ministero delle Politiche agricole, di una “banca dati” sia delle strutture ricettive, sia degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del Dl 50/2017, presenti nel territorio nazionale.

La banca dati (che si prefigge di contrastare forme irregolari di ospitalità anche ai fini fiscali) dovrà quindi contenere sia le informazioni relative a tutte le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (cioè, oltre agli alberghi: case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, affittacamere, foresterie, ostelli, rifugi alpini, campeggi e altre tipologie previste dalle singole regionali che disciplinano la materia), sia le informazioni relative ai soli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del Dl 50/2017. Poiché questi immobili destinati alle locazioni brevi sono solo quelli oggetto di contratti stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, dalla banca dati resteranno esclusi tutti gli alloggi oggetto di contratti di locazione stipulati da persone giuridiche e tutti gli alloggi oggetto di contratti di locazione stipulati da persone fisiche nell’esercizio dell’attività di impresa.

Nella banca dati ogni struttura ricettiva e ogni immobile destinato alla locazione breve ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, verrà identificato mediante un codice alfanumerico (cosiddetto “codice identificativo”) che dovrà essere utilizzato in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza. Attenzione: quest’ultimo obbligo riguarda però solo i soggetti titolari di vere e proprie strutture ricettive, chi esercita attività di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici saranno tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione. Non, invece, i locatori di immobili concessi in godimento con contratti di durata inferiore a trenta giorni, che non sono compresi nell’elenco dei soggetti obbligati alla pubblicazione del codice.

Si dovrà comunque attendere un Dm delle Politiche agricole da adottare entro il 30 luglio 2019 contenente:

a) le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;

b) le modalità di accesso alle informazioni della banca dati;

c) le modalità con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione degli utenti e delle autorità̀ preposte ai controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito internet istituzionale delle Politiche agricole;

d) i criteri che determinano la composizione del codice identificativo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©