Gestione Affitti

I beni lasciati dell’inquilino vanno sempre restituiti, altrimenti è furto aggravato

di Giulio Benedetti

L'appaltatore compie un furto se non restituisce i beni di proprietà dell'inquilino.
Il proprietario, per l'art. 1575 c.c., deve consegnare all'inquilino la cosa locata in buono stato di manutenzione, mantenerla in stato da servire all'uso convenuto , garantirne il pacifico godimento durante la locazione. Tuttavia al termine della locazione il proprietario deve restituire all'inquilino beni e le suppellettili che egli abbia lasciato all'interno dell'appartamento, altrimenti commette il reato di furto aggravato.
Ugualmente risponde di tale reato anche il titolare di un'impresa che aveva effettuato lavori non autorizzati di ristrututrazione all'interno di un appartamento. È la conclusione a cui perviene la Corte di Cassazione (sent. n. 19249/2019) che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la sentenza che lo aveva condannato per i delitti di furto pluriaggravato e di invasione di edifici.
I giudici accertavano che dall'appartamento delle persone offese ( che le stesse avevano da poco abbandonato , pur mantenendovi la residenza anagrafica) erano stati sottratti beni di valore (mobili, lenzuola , tovaglie , vasi , un pianoforte) che , alle loro rimostranze , il titolare dell'impresa solo in parte restituiva. I giudici affermavano che si trattava di un furto aggravato poiché i locali dai quali erano stati sottratti i beni , erano ancora il domicilio delle persone offese e poiché non emergeva la prova che alla sottrazione dei beni , conseguiva la loro dispersione , la quale era esclusa , poiché erano stati in parte restituiti. Il ricorrente negava di avere compiuto i reati poiché affermava di non essersi impossessato di tali beni e di non avere conseguito alcun profitto dai medesimi .
L'appaltatore affermava di essersi sbarazzato di quei beni , la cui dispersione ammetteva, di avere concordato con le persone offese l'entità del risarcimento loro cagionato. Sosteneva che la sua condotta doveva essere qualificata come reato di danneggiamento e che il reato sarebbe stato di furto semplice, poiché il luogo da cui i beni erano stati asportati non era la privata abitazione delle persone offese , che vi si recavano di rado.
La Corte di Cassazione condivideva quanto affermato dal giudice di appello ovvero che i beni erano anche di rilevante entità e non vi era prova che l'appaltatore se ne volesse sbarazzare e che erano stati asportati da una privata dimora , in quanto i beni erano a disposizione delle persone offese come domicilio , seppure secondario. Inoltre la Corte di Cassazione osservava che lo stresso risarcimento accordato dal ricorrente alle persone offese dimostra un preciso valore economico dei beni sottratti . Neppure il delitto di furto aggravato può essere riqualificato in danneggiamento in quanto il danneggiamento di tali beni non risulta ed è soltanto evocato dal ricorrente , senza addurre prova alcuna al riguardo.

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