Gestione Affitti

Affitto, deposito cauzionale compensabile con i canoni non pagati

di Selene Pascasi

L'obbligo del proprietario di restituire all'inquilino il deposito cauzionale scatta con il rilascio dell'immobile per cui, qualora trattenga la somma senza proporre domanda giudiziale per il risarcimento dei danni garantiti dal deposito, il conduttore potrà esigerlo. Ma l'importo da rimborsare, siccome liquido ed esigibile, sarà comunque compensabile con i canoni ancora insoluti. Lo precisa il Tribunale di Catania con sentenza n. 254 del 19 gennaio 2019.
Sono gli inquilini di un appartamento ad accendere la controversia chiamando in giudizio la S.r.l. proprietaria dell'immobile, cui chiedono la restituzione del deposito cauzionale a suo tempo versato. La società, spiegano al giudice siciliano, non aveva – né nel corso del processo, né prima della sua apertura – proposto alcuna azione formale per ottenere il risarcimento dei danni garantito dallo stesso deposito cauzionale. In materia locatizia – come ribadito anche dalla Corte di cassazione civile con sentenza n. 9442/2010 – l'obbligazione del locatore di restituire al conduttore il deposito cauzionale dal medesimo versato in relazione gli obblighi contrattuali (tramite la consegna di denaro o di altre cose mobili fungibili con funzione di garanzia dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno del cauzionante) sorge al termine della locazione.
Lo si può pretendere, quindi, non appena avvenuto il rilascio del bene locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo la riconsegna, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, dei denari a copertura di specifici danni subiti, l'inquilino può esigerne la restituzione. Peraltro, trattandosi di credito liquido ed esigibile, sarà consentirlo – come nella vicenda – opporlo in compensazione a quello vantato per le mensilità non corrisposte.
Ciò, anche considerato che l'avvenuto pagamento del deposito cauzionale non può dirsi revocabile nelle ipotesi, quali quella concreta, in cui sia il contratto di locazione a riportare l'espressione: “a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto la conduttrice corrisponde con la sottoscrizione della presente scrittura rilasciandone quietanza relativa l'importo di Euro (omissis) a titolo di deposito cauzionale”. Una specifica che, firmata da entrambe le parti del negozio, assume valore di quietanza ed equivale, quanto ad efficacia probatoria, ad una confessione stragiudiziale.
In altri termini, grazie a quel passaggio del contratto, il creditore ammette di aver incassato il deposito cauzionale (Corte di cassazione civile, sentenza n. 4196/2014). Di conseguenza, avendo sostanzialmente fornito prova piena dell'avvenuto pagamento del deposito da parte dell'inquilino, egli non potrà più impugnare l'atto a meno che non riesca a dimostrare che l'atto sia stato determinato da violenza o da un errore di fatto. Queste, le conclusioni rese dal Tribunale che, tuttavia, dichiara il credito estinto per compensazione.

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