Gestione Affitti

La proprietaria risponde dello scoppio per gas nella mansarda locata

di Giulio Benedetti

La giurisprudenza ha trattato ripetutamente della responsabilità colposa , in quanto riveste la qualifica di garante dell'incolumità degli inquilini,del proprietario di un immobile il quale sia dotato di un impianto a gas pericoloso per la pubblica incolumità. La Corte di Cassazione (sent.n. 2300/2019) sviluppa tale interpretazione e riforma parzialmente una sentenza di condanna per omicidio colposo, lesioni colpose e di crollo colposo, sia pure con il riconoscimento del concorso del 50% della parte offesa, emessa nei confronti dell'installatore e della proprietaria di una mansarda , concessa in locazione ad una famiglia, in cui era avvenuto uno scoppio di gas. La Corte confermava la condanna della proprietaria (sia pure con la dichiarazione della prescrizione delle lesioni colpose), mentre mandava assolto l'installatore. In particolare per quest'ultimo la Corte accertava che lo scoppio avveniva perchè qualcuno apriva completamente il rubinetto situato in cucina e che nell'impianto non erano riscontrate perdite di gas e che quindi l'impianto era stato ben realizzato e non presentava anomalie. Ben diversa era la responsabilità della proprietaria che concedeva in locazione ad uso abitativo un'unità immobiliare destinata a deposito ed abusivamente trasformata in appartamento. Ne consegue che la stessa assume una posizione di garanzia rispetto all'incolumità degli occupanti , anche a fronte di comportamenti imprudenti posti in essere dagli stessi locatari. Questi ultimi si erano attivati per mettere in funzione l'impianto del gas e la proprietaria aveva sottoscritto il contratto di comodato del serbatoio e pagava il primo rifornimento del gas. La ragione della sua dichiarazione di responsabilità trova fondamento per avere negligentemente ed imprudentemente consentito alla famiglia locataria (composta di tre persone) di abitare l'immobile e di avere trasferito loro il possesso dell'immobile , esponendoli a rischi del tutto prevenibili e prevedibili. Per i giudici di merito se la stessa non avesse agito in tale senso , nessuno tra i vari reati del capo di imputazione si sarebbe verificato , potendo anche prescindersi dai riferimenti all'assenza di agibilità e di richiesta del certificato di prevenzione incendi. La Corte di Cassazione (sent. n. 1508/2013) ha affermato che nel caso di morte degli occupanti in un immobile determinato dalle esalazioni di monossido di carbonio prodotte da un stufa a gas priva di idonei dispositivi di sicurezza , la responsabilità per omicidio colposo del proprietario può sussistere anche se non sia stato stipulato un contratto di locazione in forma scritta , qualora sia provata l'instaurazione per fatti concludenti per fatti concludenti di un rapporto di comodato gratuito, anticipatore degli effetti della futura locazione. Altra sentenza ( C.Cass. n. 32298/2006) , in relazione alla locazione di un immobile, aveva affermato che si configurava il delitto di omicidio colposo la condotta dei proprietari di un appartamento che avevano locato con una caldaia per il riscaldamento in pessimo stato di manutenzione , in modo che durante il funzionamento si determinava la fuoriuscita di monossido di carbonio che mortalmente intossicava gli occupanti . La responsabilità veniva riconosciuta in quanto il proprietario riveste una posizione di garanzia nei confronti dell'affittuario, in virtù della quale il primo deve consegnare al secondo un impianto di riscaldamento revisionato , in piena efficienza e privo di carenze funzionali e strutturali. Le componenti essenziali della posizione di garanzia possono essere costituite o da una fonte normativa di diritto privato o pubblico, anche non scritta , o da una situazione di fatto per una precedente condotta illegittima , che costituisce il dovere di intervento ; dall'altro , dall'esistenza di un potere giuridico , ma anche di fatto attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi , di impedire l'evento.
Nel caso trattato il giudice di primo grado accertava (come nel caso trattato da C.Cass. sent. n. 1508/2014) che la persona offesa aveva le chiavi dell'appartamento, vi aveva trasferito le proprie cose, aveva stipulato il contratto per l'allaccio del contatore del gas che seguiva quello relativo al serbatoio del gas , stipulato dalla proprietaria. Tali elementi costituivano prova della anticipazione degli effetti della locazione , dal che conseguiva in capo alla proprietaria una posizione di garanzia della sicurezza del bene che andava a consegnare in uso.

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