Gestione Affitti

Compensazione con l’affitto: non scatta se c’è incertezza sul «controcredito»

di Valeria Sibilio


L'estinzione di obbligazioni tra due soggetti può avvenire sia con il loro adempimento che con la compensazione. Questo caso si verifica quando i soggetti sono sia debitore che creditore l'uno dell'altro. Se è controversa l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare quest'ultima, in quanto presuppone che egli accerti il controcredito, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo.
Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 4158 del 2019 , nel quale ha esaminato un caso originato dalla revoca, da parte del Tribunale di Catania, di un decreto ingiuntivo in conseguenza del parziale accoglimento dell'opposizione, con conseguente condanna dell'attore opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di euro 14.300,00, quale corrispettivo per l'organizzazione di due ricevimenti, rigettando l'eccezione di compensazione parziale opposta dall'opponente con il credito da lui vantato per l'importo di euro 12.500,00 in relazione ai canoni dovuti per la locazione dell'immobile nel quale si erano svolti dei ricevimenti.
La Corte d'appello confermava tale decisione rilevando che la parte appellante, nell'invocare l'estinzione per compensazione dei due debiti, avrebbe dovuto dimostrarne la sussistenza dei presupposti come unica ipotesi di compensazione ravvisabile nella fattispecie, tenuto conto che l'altro credito contestato per il pagamento dei canoni del contratto di locazione non era suscettibile di compensazione legale, in considerazione della sua illiquidità, né di compensazione giudiziale, in quanto poteva essere liquidato soltanto in un altro giudizio. La Corte escludeva, inoltre, che potesse assumere rilevanza la scrittura transattiva del 19/6/2009, invocata dall'appellante, perché prodotta solo in grado d'appello. Inammissibile anche il primo motivo con il quale l'appellante discuteva sul suo stesso comportamento stragiudiziale e su quello dell'opposta, incompatibili con l'esistenza del credito vantato da quest'ultima, ritenuto assolutamente generico ed inconducente.
Contro questa sentenza, il precedentemente opponente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, al quale resisteva l'opposto intimato con controricorso. Nel primo motivo il ricorrente lamentava che i giudici d'appello, esaminando la domanda di compensazione principalmente sotto il profilo di quella volontaria, avevano erroneamente negato che potessero aver luogo la compensazione legale o quella giudiziale, senza verificare la sussistenza dei relativi presupposti, rilevando, in particolare, quanto al requisito della liquidità del credito opposto in compensazione, che lo stesso doveva ritenersi provato con il deposito in giudizio del contratto di locazione dal quale risultava il debito, non potendo di contro ascriversi ad egli stesso (come ritenuto dal primo giudice) l'onere anche di dimostrare il mancato pagamento del debito di controparte, aggiungendo che, in ogni caso, andava in subordine una compensazione giudiziale. Per il ricorrente, la Corte avrebbe potuto provvedere al suo accertamento ed alla sua liquidazione, avendo a disposizione tutti gli strumenti per potervi procedere. Nel secondo motivo, il ricorrente lamentava che, erroneamente e senza motivazione, i Giudici di secondo grado avevano ritenuto inammissibile, il primo motivo di gravame con il quale si iterava la prospettazione della rilevanza indiziarla di molteplici comportamenti delle parti rispetto all'obiettivo probatorio della sussistenza tra le parti di un accordo di compensazione tra i rispettivi debiti, aggiungendo, quanto all'accordo transattivo, che indipendentemente dalla non ammessa produzione del relativo documento, il suo contenuto doveva ritenersi accertato, quale fatto pacifico tra le parti.
La Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, in quanto, in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo.
Inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, in quanto non veniva specificato quando e quali atti siano stati acquisiti al giudizio idonei a dimostrare gli elementi fattuali di cui si lamenta la mancata considerazione. Per la Suprema Corte, gli elementi in questione sono apparsi in contraddizione con l'obiettivo dimostrativo perseguito, come il pagamento da parte della pretesa debitrice dell'intera somma di euro 30.000 senza eccepire il proprio presunto credito prima di rilasciare l'immobile.
La Cassazione ha, perciò, dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

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