Gestione Affitti

Affitti, quale associazione può attestare il contratto

di Maria Chiara Voci

Continua a far discutere l'attestazione dei contratti di locazione a canone concordato, essenziale per la cedolare secca al 10% e lo sconto Imu e Tasi del 25% nelle città in cui gli accordi sono stati rinnovati in base al Dm 16 gennaio 2017 (nelle altre città non occorre). Il potere di attestazione è in capo alle associazioni che abbiano sottoscritto gli accordi territoriali ex legge 431/1998. Ma cosa succede a quelle sigle che abbiano aderito in seguito a tali accordi? Per l'amministrazione comunale di Genova – ma il tema potrebbe valere per altri centri – si pone un limite importante: le adesioni successive alla firma originaria sono possibili solo a patto che tali associazioni “documentino” al Comune il possesso dei requisiti oggettivi di rappresentatività a livello nazionale e locale al «momento del deposito» dell'accordo o abbiano già svolto attività rappresentativa nei contratti di locazione concordati ex legge 431/1998 ma «escludendo le adesioni successive al 3 gennaio 2018» (come si legge nell'intesa del capoluogo ligure). Una posizione duramente contestata dall'associazione dei proprietari Confappi.
Di fatto, le associazioni che non hanno sottoscritto al momento della fine della trattativa o, comunque, non lo hanno fatto, prima della presa in carica da parte del comune (cioè dal momento della sua entrata in vigore) sono fuori dalla possibilità di attestazione dei contratti. Un “dettaglio” di regolamentazione che appare superare il dettato normativo e regolamentare (articolo 4 legge 431/1998 e decreto ministeriale 16/2017) e, peraltro, finisce per limitare l'accesso dei cittadini ai contratti a canone concordato.
Una questione non da poco che da una parte limita le possibilità di scelta da parte dei contraenti e dall'altra crea una importante barriera all'accesso a un segmento economico interessante da parte delle associazioni, visto che una asseverazione vale tra gli 80 e i 100 euro. E che ha avuto immediato riscontro, ad esempio, ha negazione di validità delle attestazioni predisposte, tra gli altri, dalla Confappi genovese (e altre associazioni) in quanto la Confappi nazionale aveva aderito all'accordo il 10 gennaio 2018, quindi oltre il termine fissato dal Comune. E Confappi ha deciso di coinvolgere il ministero dei Lavori pubblici, l'autorità giudiziaria e lo stesso Comune di Genova, in sede di responsabilità per danni, per violazione dello Statuto del Contribuente
Del resto, l'attestazione è indispensabile, per i contratti non “assistiti” da associazioni, al fine di ottenere l'applicazione dell'aliquota ridotta della cedolare secca del 10% e le agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di Irpef, imposta di registro e tasse locali. Lo ha ribadito l'agenzia delle Entrate con la risoluzione 31/E del 20 aprile 2018, di risposta a un interpello, in particolare, l'istante ha ricordato come nel Dm 16 gennaio 2017 siano stati individuati i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato e l'attestazione, rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, è un requisito indispensabile e obbligatorio per usufruire delle agevolazioni fiscali.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©