Gestione Affitti

Il proprietario non risponde automaticamente dei danni al computer dell’inquilino

di Giulio Benedetti

Il proprietario dell'immobile , quando lo conceda in locazione , per l ’art. 1575 del Codice civile., deve consegnarlo in buono stato di manutenzione, deve mantenerlo in modo che possa servire all'uso abitativo, e deve garantirne il pacifico godimento. Per quanto riguarda gli impianti, l'art. 8 del D.m. n. 37/2008 obbliga il proprietario ad adottare le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente e deve tenere conto delle istruzioni per l‘uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.
Gli articoli 3,6,7 affidano i lavori ad imprese abilitate che realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte e la normativa vigente , sono responsabili della loro corretta esecuzione, e al termine dei lavori rilasciano al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati in conformità all'art. 6.
La Corte di Cassazione (ordinanza 30839/2018) ha rigettato il ricorso di due locatari che chiedevano , nei confronti del locatore il risarcimento dei danni consistiti nella rottura di due computer , per essersi bruciati diverse loro componenti ( tra cui gli hard disk, con conseguente perdita dei dati ivi memorizzati ) a causa di uno sbalzo di tensione che attribuivano al mancato adeguamento dell'impianto elettrico alle norme di sicurezza. I ricorrenti lamentavano che nel giudizio di secondo grado i proprietari non avrebbero contestato la responsabilità attribuitagli, poiché avevano articolato una prova per testi volta a dimostrare che avrebbero tentato di adeguare l'impianto elettrico e che avevano inviato un tecnico , senza che in realtà l'impianto fosse stato adeguato alla normativa vigente di sicurezza.
I ricorrenti si lamentavano che il giudice di appello non avesse correttamente valutato la CTU la quale affermava che i lamentati guasti potevano essere stati causati tanto da un difetto interno dell'impianto elettrico , come da fenomeni interessanti le linee esterne. Inoltre era stata ignorata l‘affermazione della CTU per cui gli stessi avrebbero potuti essere contenuti realizzando l'impianto elettrico interno secondo le norme CEI. Da tale affermazione i ricorrenti lamentavano che il giudice di appello avesse ricondotto gli sbalzi di corrente ad ipotetiche cause esterne prive di riscontro. La Corte di Cassazione respinge tale assunto in quanto, da un alto non accoglie la riproposizione in sede di legittimità di motivi di merito alla stessa estranei, dall'altro condivide l'assunto del giudice di appello. Invero non è condivisibile l‘affermazione dei ricorrenti per cui la responsabilità dei locatori ricada nell'art. 2051 c.c., in quanto i conduttori non sono terzi rispetto al rapporto contrattuale di locazione esistente tra le parti , per cui non possono trovare applicazione le norme relative alla responsabilità extracontrattuale.
I ricorrenti richiamano il principio giurisprudenziale secondo cui il proprietario locatore conserva un obbligo di vigilanza sullo stato di conservazione delle strutture edilizie sull'efficienza degli impianti in esse contenuti, rispondendo dei danni subiti dai terzi , tra i quali deve essere ricondotto il conduttore. Invero per i ricorrenti la responsabilità, dell'art. 2051 c.c., può essere definita oggettiva poiché in tale caso non rileva la condotta del custode , poiché la custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario.
Per i ricorrenti la responsabilità del custode può essere superata solo mediante la prova del caso fortuito e poiché è stato accertato che i guasti potevano essere causati sia dal difetto dell'impianto elettrico come da fenomeni interessanti le linee di competenze dell'ENEL a seguito di temporali, l'incertezza della causa dei danni resterebbe a carico dei locatori/proprietari . La Corte di Cassazione respinge tale ragionamento poiché, ai sensi dell'art. 2051 c.c., era onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e i ricorrenti non hanno assolto a tale prova.

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