Gestione Affitti

Dal riparto delle spese alle norme sugli sconti fiscali

A cura di Marco Panzarella e Matteo Rezzonico

Il proprietario può optare per la cedolare secca

Possiedo un immobile e sto per affittarlo con un contratto a uso transitorio della durata di 18 mesi che prevede un canone concordato. Quali sono i vantaggi fiscali di cui posso beneficiare?

il locatore che sceglie di sottoscrivere un contratto a uso transitorio può usufruire della cedolare secca con un’aliquota del 10%, ma solo se coesistono due condizioni: il Comune in cui è ubicato l’immobile deve rientrare fra quelli “ad alta densità abitativa” o con “carenze abitative” e il canone mensile deve essere concordato .

Antenna tv centralizzata: chi paga la riparazione

Abito in un appartamento affittato con contratto transitorio e, nei giorni scorsi, l’antenna televisiva centralizzata ha subito un guasto che ora necessita di essere riparato. Il tecnico contattato dall’amministratore ha stilato un preventivo, ma non mi è chiaro se la spesa spetti a me o al proprietario dell’alloggio.

La tabella sulla ripartizione degli oneri accessori allegata al Dm 16 gennaio 2017 stabilisce che spetta al proprietario pagare l’installazione dell’antenna, mentre sono a carico dell’inquilino i costi per le riparazioni ordinarie. Se, ad esempio, l’intervento riguarda la sostituzione di pezzi o dell’antenna stessa, la spesa è a carico del proprietario.

Contratto per studenti, benefici anche al locatore

Sono il proprietario di un appartamento composto da tre stanze da letto e due aree comuni affittato a tre universitari, che hanno firmato un contratto per studenti. Posso accedere alle agevolazioni fiscali?

Il contratto di locazione per studenti universitari prevede una serie di benefici fiscali per il proprietario dell’immobile concesso in affitto. Tali vantaggi sono elencati all’articolo 5 del Dm 16 gennaio 2017.
Il proprietario, ad esempio, può optare per la tassazione ordinaria, con una deduzione extra del 30% sul reddito da dichiarare ai fini Irpef o scegliere la cedolare secca al 10 per cento. È previsto, inoltre, uno sconto su Imu e Tasi.

La tinteggiatura dei muri è a carico dell’inquilino

Abito in un bilocale per il quale ho da poco sottoscritto un contratto a uso transitorio della durata di 10 mesi. Quando il proprietario mi ha consegnato l’alloggio ho notato che le pareti necessitavano di un’imbiancata. Oggi ho chiamato il locatore per chiedere di tinteggiare i muri, ma secondo lui il costo dell’intervento sarebbe a carico mio. È davvero così?

Premesso che l’alloggio locato dovrebbe sempre essere consegnato in buone condizioni, a meno che nel contratto d’affitto le parti non si siano accordate diversamente, la tinteggiatura delle pareti spetta all’inquilino, come previsto dall’Allegato D al Dm16 gennaio 2017, che contiene la tabella sulla ripartizione tra locatore e conduttore degli oneri accessori.

Detrazione Irpef del 19% ai genitori dei fuori sede

Il prossimo anno mio figlio, residente insieme al resto della famiglia ad Ascoli Piceno, si iscriverà al Politecnico di Milano e ha intenzione di affittare un appartamento con altri due amici. È possibile accedere a qualche agevolazione fiscale e ottenere un rimborso sul canone annuo? Se sì, a che condizioni?

Fra i motivi che rendono appetibile il contratto transitorio per studenti universitari c’è anche la possibilità, per il conduttore, di ottenere agevolazioni fiscali. In particolare, il conduttore/studente (o il genitore) può beneficiare di una detrazione sul reddito da dichiarare ai fini Irpef del 19%, su una spesa massima di 2.633 euro, a patto però che la sede dell’università disti almeno 100 km dal luogo in cui risiede lo studente e che l’appartamento locato sia ubicato nella città sede dell'università o in un comune limitrofo.

Vietata la sublocazione, ok alla breve ospitalità

Sto frequentano un master specialistico della durata di sei mesi e ho affittato un monolocale a Roma (risiedo in Sicilia) stipulando un contratto per studenti. Verrà a trovarmi la mia ragazza che si fermerà dal venerdì al lunedì per poi tornare nella sua città. È possibile ospitarla o il proprietario potrebbe vietarmelo?

Nei contratti di affitto per studenti, a meno che locatore e conduttore non si accordino diversamente, è vietata la sublocazione così come la concessione in comodato gratuito dell'alloggio. Diversamente, è consentito potere ospitare parenti, amici e fidanzate - come nel caso in oggetto - per brevi periodi di tempo.

Il conduttore partecipa all’assemblea

Ho stipulato un contratto d’affitto a uso transitorio per 18 mesi e nei prossimi giorni è in programma un’assemblea di condominio alla quale non so bene se ho diritto a partecipare. Fra gli ordini del giorno vi è anche la discussione sulla modifica dell’apertura e chiusura del parco giochi condominiale che, avendo un figlio, mi interessa.

Nel modello di contratto a uso transitorio è specificato che il conduttore ha diritto di voto, al posto del proprietario dell’unità immobiliare, nelle deliberazioni dell’assemblea relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e condizionamento d’aria. L’inquilino, inoltre, ha diritto di intervenire, ma senza facoltà di voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni, fra i quali rientra il parco giochi.

Sì al recesso anticipato per gravi motivi

Nei mesi scorsi ho sottoscritto un contratto di locazione a uso transitorio stabilendo insieme al proprietario una durata di 12 mesi, giustificata da un impiego che, come documentato in fase di accordo, doveva esaurirsi in un anno. Nel frattempo la ditta per cui lavoro ha cambiato i piani e sono stato richiamato alla sede centrale. È possibile disdire il contratto senza pagare penali?

La legge non spiega di preciso quali siano i “gravi motivi” che consentono al conduttore di recedere in anticipo dal contratto transitorio. In linea generale si tratta di eventi imprevisti e imprevedibili che non dipendono in alcun modo dalla volontà dell’inquilino. Nel caso in oggetto, il conduttore non poteva sapere che il lavoro sarebbe terminato prima del previsto e quindi può lasciare in qualsiasi momento l’alloggio riconsegnando le chiavi, previo invio di raccomandata al locatore. Rimane tuttavia obbligato al versamento del canone/indennità di preavviso, in base al periodo di preavviso pattuito contrattualmente.

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