L'esperto rispondeGestione Affitti

Affitto disdettato, come regolarsi con canoni e spesese non c’è sfratto?

di Raffaele Cusmai - Condominio24

La domanda

La legge n. 431/1998 prevede il tacito rinnovo fino al momento in cui una delle parti non invia disdetta formale. Tuttavia, nel caso in cui sia il locatore ad inviare disdetta e non agisca tempestivamente per il rilascio dell'immobile, è nostra opinione che il contratto sottoscritto, ancorché scaduto, dovrebbe continuare a essere oggetto di riferimento soprattutto per ciò che riguarda la ripartizione degli oneri accessori. Ci piacerebbe avere l'opinione dell'esperto.

Quanto asserito nel quesito è condivisibile. Nell'ipotesi in cui, verificatosi l'effetto estintivo della disdetta, l'inquilino non riconsegni l'immobile al locatore, persistendo nella detenzione dello stesso, risulta applicabile l'art. 1591 c.c. secondo il quale “il conduttore in mora a restituire la cosa “è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”. Nel corrispettivo deve includersi anche il pagamento degli oneri accessori. Ciò è del resto confermato, inoltre, dall'art. 6, sesto comma, della L. 431/1998 il quale stabilisce, richiamando l'art. 1591 citato, che “[…] fino all'effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere […] una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al settantacinque per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo […] verificatisi nell'anno precedente; l'importo così determinato è maggiorato del venti percento. La corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'art. 1591 c.c.”. La norma prosegue prescrivendo espressamente che “durante i predetti periodi di sospensione sono dovuti gli oneri accessori”.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©