Affitto disdettato, come regolarsi con canoni e spesese non c’è sfratto?
Quanto asserito nel quesito è condivisibile. Nell'ipotesi in cui, verificatosi l'effetto estintivo della disdetta, l'inquilino non riconsegni l'immobile al locatore, persistendo nella detenzione dello stesso, risulta applicabile l'art. 1591 c.c. secondo il quale “il conduttore in mora a restituire la cosa “è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”. Nel corrispettivo deve includersi anche il pagamento degli oneri accessori. Ciò è del resto confermato, inoltre, dall'art. 6, sesto comma, della L. 431/1998 il quale stabilisce, richiamando l'art. 1591 citato, che “[…] fino all'effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere […] una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al settantacinque per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo […] verificatisi nell'anno precedente; l'importo così determinato è maggiorato del venti percento. La corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'art. 1591 c.c.”. La norma prosegue prescrivendo espressamente che “durante i predetti periodi di sospensione sono dovuti gli oneri accessori”.
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