Gestione Affitti

Danni per ritardata restituzione della casa affittata, prescrizione in 10 anni

di Valeria Sibilio

Il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla ritardata restituzione di un immobile locato, disciplinata dall'art. 1591 c.c., ha natura contrattuale e non si prescrive nel termine breve, bensì nell'ordinario termine decennale. Lo ha chiarito la sentenza del Tribunale di Trieste n°396 del 2018, trattando una causa nata dal ricorso depositato da Poste Italiane S.p.a., la quale esponeva di avere dato in concessione, con contratto, un alloggio di servizio, dietro pagamento del canone annuo di Lire 3.092.974, oltre a spese accessorie, per la durata di tre anni, tacitamente rinnovabile per altrettanti tre.
Scaduto il contratto, Poste Italiane aveva più volte invitato il conduttore, occupante senza titolo, a regolarizzare la sua posizione locativa sottoscrivendo un contratto di locazione secondo i criteri previsti dall'accordo sottoscritto tra Poste, organizzazioni sindacali dei conduttori ed altre organizzazioni di categoria, con versamento rateale del debito per arretrati. Tale proposta non veniva accettata dal conduttore il quale rimaneva nel godimento dell'immobile, maturando - dal 1.6.1997 al mese di aprile 2016 - un debito, a titolo di canone, quantificato sulla base della Legge 431/1998, e di oneri condominiali, e al netto dei versamenti eseguiti, pari a Euro 130.776,49. Debito che coinvolgeva anche la moglie del conduttore alla quale l'alloggio era stato assegnato in sede di separazione personale. Poste Italiane, deducendo l'occupazione senza titolo dell'alloggio e la responsabilità solidale al pagamento della relativa indennità da parte di entrambi i coniugi, chiedeva di condannare entrambi gli occupanti al pagamento della complessiva somma di Euro 130.776,49, oltre a rivalutazione monetaria e interessi, e all'immediato rilascio dell'alloggio.
I conduttori si costituivano in giudizio, eccependo la prescrizione quinquennale del diritto al pagamento dell'indennità di occupazione, dichiarando, il marito, di avere rilasciato l'alloggio, a seguito della sua assegnazione alla moglie separata, almeno dal 2.5.2007, data in cui si era trasferito altrove, comunicandolo a Poste Italiane. In ordine al quantum, sosteneva che l'indennità dovesse essere calcolata ricorrendo al canone agevolato previsto dall'accordo sindacale del 25.9.2001. Insisteva quindi per il rigetto del ricorso; in via subordinata, chiedendo la riduzione della somma pretesa da Poste Italiane, e di essere tenuto indenne per quanto la moglie fosse tenuta a corrispondere alla società ricorrente. Quest'ultima, eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda della ricorrente, per il mancato assolvimento della procedura obbligatoria di mediazione. Nel merito, eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto di credito azionato nei propri confronti perlomeno sino al novembre 2010, mai avendo ricevuto atti interruttivi anteriormente alla lettera raccomandata per l'avvio del procedimento di mediazione. Contestava infine come esorbitante l'ammontare dell'indennità di occupazione pretesa, anche tenuto conto della somma di Euro 10.844,03 corrisposta dal 2004 al 2009, chiedendo di respingere, o rideterminare tale pretesa.
In tema di concessione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico, l'art. 33 del regolamento ministeriale di attuazione 19 luglio 1984, previsto dall'art. 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, determinando le modalità temporali della concessione degli alloggi di servizio, fissa un limite normativo di durata massima del rapporto locativo pari a tre anni, rinnovabile tacitamente, per una sola volta, per altri tre anni, e così complessivamente pari a sei anni.
La responsabilità del conduttore per la ritardata restituzione dell'immobile locato, disciplinata dall'art. 1591 c.c., ha natura contrattuale, in quanto “deriva dalla violazione dell'obbligo del “conduttore” di restituire la cosa locata alla cessazione del contratto. Ne deriva che il diritto al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento a tale obbligo non si prescrive nel termine breve di cui all'art. 2948 n. 3 cod. civ., bensì nell'ordinario termine decennale. Per il Tribunale, veniva, dunque, disattesa la tesi della prescrizione quinquennale sostenuta dai due resistenti e, con riguardo al marito conduttore, risulta prescritto il diritto della ricorrente al pagamento dell'indennità per il periodo anteriore al 18.2.2003. Non si pone, invece, una questione di prescrizione nei confronti della moglie conduttrice, in quanto la stessa ricorrente ha indicato nel 2007 (e quindi nell'ambito del decennio anteriore all'atto interruttivo) la data di decorrenza dell'obbligo. A tale ultimo riguardo, il Tribunale di Trieste omologò la separazione consensuale tra i coniugi, assegnando l'immobile alla moglie, mentre dal certificato di residenza, emergeva l'effettivo trasferimento del marito, il quale informava di questo Poste Italiane.
L'intervenuta cessazione del contratto di locazione per scadenza del termine anteriore al decreto di omologa della separazione, impedisce la successione, prevista dall'art. 6, II co. L. 392/1978, nel contratto stesso del coniuge assegnatario. Subentrando la moglie, nell'occupazione dell'immobile, risultando allora obbligata al pagamento della relativa indennità in favore del locatore.
Conseguentemente, è tenuta al pagamento dell'indennità di occupazione e degli oneri condominiali dal 18.2.2003 al 2.5.2007, e dal 2.5.2007 al 30.4.2016 (nelle conclusioni il termine finale del credito della ricorrente è stato indicato nell'aprile 2016”, e non nella data del rilascio).
Il Tribunale, perciò, accertando e dichiarando l'occupazione senza titolo dell'alloggio, ha condannato il conduttore al pagamento, in favore di Poste Italiane, della somma di Euro 23.744,06, a titolo di indennità di occupazione dal 18.2.2003 al 2.5.2007, oltre agli interessi dalla domanda al saldo e la conduttrice al pagamento, in favore della suddetta locatrice, della somma di Euro 65.885,23, a titolo di indennità di occupazione dal 2.5.2007 al 30.4.2016, oltre agli interessi dalla domanda al saldo ed al rilascio dell'immobile. Il Tribunale ha, altresì, condannato i resistenti alla rifusione delle spese di lite in favore della società ricorrente, liquidate d'ufficio in Euro 9.500,00 per compensi ed Euro 942,08 per esborsi, oltre a spese generali.

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